Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 778 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il ricorso proposto per l’esecuzione di un giudicato è ammissibile quando la sentenza azionata sia stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c., notificata al debitore e sia infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertata l’omessa esecuzione, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del DM n. 55/2014, soggetti a dimidiazione, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, quantificato in 1.500,00 euro per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero a provvedere.
Il titolo, notificato e non appellato, era divenuto definitivo. L’Amministrazione, ritualmente costituitasi, si è opposta formalmente all’accoglimento senza contestare l’omessa esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, della domanda. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso, senza esito, il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non risultava alcuna contestazione sull’omessa ottemperanza al giudicato.
Il Tribunale ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali di un dipendente pubblico.
Le spese di lite sono state poste a carico della soccombente e liquidate in 800,00 euro, oltre accessori, secondo i parametri della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggetti a dimidiazione e ulteriormente ridotti per la serialità della controversia e per la difficoltà operativa dell’Amministrazione nell’esecuzione di titoli della specie. Si è provveduto alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Da ultimo, in ragione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi, il Collegio ha disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale