Il giudicato amministrativo “progressivo” convive con l’opposizione alla stima ex art. 42-bis T.U. espropri (Cass. civ. Sez. 1 n. 8443 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di occupazione appropriativa, il giudicato amministrativo “progressivo”, formatosi con la sentenza di annullamento del decreto di esproprio e con le successive sentenze rese in sede di ottemperanza, ha portata limitata alla determinazione del risarcimento del danno secondo i criteri di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 327/2001. Tale giudicato non preclude la proposizione dell’opposizione alla stima avverso il successivo provvedimento di acquisizione sanante adottato ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, dovendosi escludere duplicazioni ma garantire il ristoro integrale del danno, integrando la somma riconosciuta in sede provvedimentale fino a concorrenza di quella portata dal giudicato.
Il Fatto
A seguito dell’annullamento, da parte del giudice amministrativo, dei decreti di occupazione d’urgenza e di esproprio di alcuni terreni, il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, aveva riconosciuto ai proprietari il diritto al risarcimento del danno per l’occupazione illegittima, quantificandolo secondo i criteri di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 327/2001. In un momento successivo, la Regione aveva emesso un decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, determinando un indennizzo di importo inferiore. Alcuni proprietari avevano proposto opposizione alla stima dinanzi alla Corte d’appello, la quale aveva dichiarato la domanda inammissibile, ritenendo che la quantificazione del danno fosse già coperta da giudicato e che il provvedimento di acquisizione fosse nullo nella parte in cui determinava importi diversi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, enunciando il principio per cui il giudicato amministrativo “progressivo” non assorbe la successiva fase giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che il giudicato formatosi sull’ottemperanza, che aveva liquidato il danno secondo i criteri dell’art. 43 T.U. espropri (dichiarato costituzionalmente illegittimo), non può considerarsi “definitivo” ed assorbente rispetto alla domanda di determinazione dell’indennizzo ex art. 42-bis, che ha natura indennitaria e non risarcitoria. Tale giudicato, infatti, deve “proseguire” e “integrarsi” con il giudizio di opposizione alla stima, unico strumento per ottenere la liquidazione dell’indennizzo secondo i nuovi parametri.
La Corte ha precisato che il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis non è elusivo del giudicato, ma è volto a fornire un titolo legittimante per l’acquisizione, sempre che venga riconosciuta integralmente la somma già determinata dal giudice. L’Amministrazione, pertanto, dovrà integrare la somma riconosciuta in sede provvedimentale fino a raggiungere quella portata dal giudicato, evitando ingiuste duplicazioni ma assicurando il ristoro completo del pregiudizio.
Quanto ai soggetti che non avevano partecipato al giudizio di ottemperanza, la Cassazione ha escluso che il giudicato formatosi tra le altre parti possa essere a loro opposto, non ricorrendo un’ipotesi di estensione erga omnes degli effetti dell’annullamento. Per questi ultimi, la sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2010, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 43 T.U. espropri, spiega i suoi effetti non essendosi formato un rapporto esaurito, con conseguente applicabilità dell’art. 42-bis e ammissibilità dell’opposizione alla stima.
Infine, la Corte ha ritenuto fondato anche il motivo relativo alla legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla stima. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha affermato che la titolarità passiva dell’obbligazione indennitaria non spetta esclusivamente all’ente espropriante, ma va accertata in concreto, considerando il ruolo e i poteri esercitati da ciascun soggetto che abbia concorso alla procedura, come il beneficiario dell’espropriazione.
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Nota della Redazione
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