Acquisizione al patrimonio comunale automatica e autonomia dal giudizio penale (TAR Lazio n. 15778 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, a seguito di accertata inottemperanza all’ordine di demolizione, costituisce effetto automatico ex lege e non richiede una autonoma valutazione di responsabilità ulteriore rispetto a quella già cristallizzata nel provvedimento demolitorio. Ove l’ordinanza di demolizione non sia stata impugnata, la censura che contesti la qualifica di responsabile dell’abuso è inammissibile, perché investe un atto divenuto definitivo. Nei rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo vige la regola dell’autonomia e separazione, con la conseguenza che la pendenza del procedimento penale non sospende né condiziona l’azione amministrativa di repressione dell’abuso edilizio. La lamentata interclusione del lotto residuo e l’assenza di previo frazionamento catastale non integrano vizi dell’atto di acquisizione quando la modalità operata dall’Amministrazione rispetti il limite del decuplo della superficie utile abusiva e consenta l’accesso dalla via pubblica.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la determina con cui il Comune aveva accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto abusivo, annullando contestualmente una precedente determina con il medesimo oggetto, a seguito di una sentenza di accoglimento per superamento del decuplo della superficie dell’abuso.
Deduceva la violazione della legge regionale in materia, sostenendo di essere solo proprietaria e non responsabile dell’abuso e invocando lo stato di necessità e il diritto all’abitazione. Contestava inoltre l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la lesione del diritto di difesa, rappresentando che l’area acquisita avrebbe reso intercluso il lotto residuo, senza possibilità di accesso e senza servitù di passaggio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal dato pacifico della mancata esecuzione dell’ordinanza demolitoria, notificata alla ricorrente e rimasta inoppugnata. Da ciò deriva la conseguenza processuale decisiva: la censura incentrata sull’assunta assenza della qualifica di responsabile dell’abuso è inammissibile, perché si risolve nella contestazione di un atto definitivo.
La stessa sorte colpisce le doglianze che invocano lo stato di necessità e il diritto all’abitazione, più correttamente riferibili all’ordinanza demolitoria e non all’atto di acquisizione. La ricorrente, peraltro, non poteva dirsi estranea alla realizzazione, risultando dagli atti richiamati la sua posizione di proprietaria, committente e responsabile dell’abuso, nonché l’utilizzazione del manufatto ad uso abitativo proprio e della sua famiglia.
Quanto alla pendenza del giudizio penale, il Collegio ribadisce che nei rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo la regola è quella dell’autonomia e separazione: l’accertamento della responsabilità penale non costituisce presupposto dell’azione amministrativa. Su questa base, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale opera in via automatica ex lege a seguito dell’accertata inottemperanza.
Il carattere automatico dell’effetto non elimina però l’esame delle modalità attuative. Il Tribunale verifica che l’area acquisita non superi il limite del decuplo della superficie utile abusiva e che l’immobile ricada entro tale limitazione, risultando raggiungibile dalla via pubblica senza costituire servitù sul lotto residuo. Lo schema planimetrico conferma che l’area acquisita si trova all’interno della particella e presenta accesso dalla via pubblica. Il rilievo sul mancato frazionamento catastale è infine qualificato come meramente formale.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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