Adesione al payback ridotto e improcedibilità per carenza di interesse (TAR Lazio n. 10069 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di definizione agevolata delle controversie in materia di payback dei dispositivi medici per le annualità 2015-2018, previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni predetti. Il meccanismo consente il conseguimento di un bene della vita – l’estinzione dell’obbligazione con il pagamento in misura ridotta – diverso da quello cui il gravame era originariamente indirizzato, vale a dire l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati senza alcun pagamento. L’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle Regioni determina invece la cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui la Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, aveva individuato le aziende fornitrici e le relative quote di ripiano dovute per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Unitamente agli atti regionali, ha gravato i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e di adozione delle linee guida, nonché le intese e gli accordi sottesi al meccanismo di ripiano.

Con i motivi aggiunti, la società ha esteso l’impugnazione alla determinazione dirigenziale del 27 novembre 2024, con cui la Regione, in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale, ha aggiornato l’accertamento del ripiano, quantificando l’importo dovuto dalla ricorrente. Con note del 3 marzo 2026, la società ha infine dedotto di aver aderito al meccanismo di definizione delle controversie introdotto dall’art. 7, d.l. n. 95/2025, versando il 25% di quanto originariamente addebitato e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato che l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 subordina gli effetti estintivi dell’obbligazione al versamento della quota del 25% nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. La norma prevede, inoltre, che le Regioni accertino l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando in tal modo la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali.

Il Collegio ha rilevato che, nella specie, non poteva provvedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, difettando il deposito, da parte della Regione, della documentazione attestante l’avvenuto versamento. Tale circostanza, tuttavia, non è stata ritenuta ostativa all’adozione di una diversa pronuncia satisfattiva dell’interesse processuale della parte ricorrente.

La Corte ha quindi valorizzato la lettera dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, secondo cui l’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi. Da tale previsione discende il venir meno del potere del giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, essendo venuto meno l’interesse della ricorrente a ottenere l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Sotto il profilo dell’interesse, il Collegio ha sottolineato che il meccanismo di definizione agevolata consente all’azienda fornitrice il conseguimento di un bene della vita differente da quello che il ricorso originario mirava a ottenere: l’estinzione dell’obbligazione mediante pagamento ridotto, piuttosto che l’eliminazione degli atti impositivi senza alcun esborso. Ne deriva che, avendo la società optato per la definizione agevolata, il giudizio non può essere mantenuto in vita, dovendosi dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Il TAR ha, infine, compensato le spese di lite, avuto riguardo alle peculiarità della vicenda e alla circostanza che la sopravvenienza normativa ha radicalmente ridefinito il quadro degli interessi in contesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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