Affidamento in prova: basta l’avvio della revisione critica, non il ravvedimento (Cass. pen. Sez. I n. 37206 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’art. 47 ord. pen., attua la finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, comma terzo, Cost. e postula una prognosi di non recidiva fondata sull’evoluzione della personalità registratasi dopo il fatto-reato. Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, non essendo richiesto il ravvedimento già conseguito, proprio della liberazione condizionale. Non costituisce ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti né la protesta di innocenza: rileva se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito la scelta della misura più congrua, sindacabile solo per motivazione inadeguata o illogica. Il Tribunale di sorveglianza può negare la misura più ampia e concedere d’ufficio la semilibertà surrogatoria ex art. 50, comma 2, ord. pen., in applicazione del principio di gradualità trattamentale.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Bologna, con ordinanza del 24 marzo 2026, ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da un detenuto in espiazione di pena per due condanne per maltrattamenti in famiglia, la prima in danno della ex moglie e commessa alla presenza del figlio minore, la seconda in danno dei genitori anziani.
Il Tribunale ha però ammesso d’ufficio il condannato alla semilibertà, valorizzando la disponibilità di un progetto di volontariato e di un’attività lavorativa. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo violazione dell’art. 47 ord. pen., contraddittorietà della motivazione e cattivo governo del rapporto tra le due misure.
La Motivazione della Corte
La Sezione I ricostruisce anzitutto la cornice dell’istituto. L’affidamento in prova può essere adottato quando, sulla base dell’osservazione della personalità, si ritenga che la misura, anche attraverso opportune prescrizioni, possa contribuire alla rieducazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Ciò che assume rilievo è l’evoluzione della personalità successiva al fatto, nella prospettiva dell’ottimale reinserimento sociale.
La Corte ribadisce che il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il ravvedimento già conseguito, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale. Il Tribunale deve esaminare anche i comportamenti attuali del condannato, accertando non solo l’assenza di indicazioni negative ma anche la presenza di elementi positivi che consentano una prognosi di buon esito della prova.
Su questo sfondo la Corte richiama un arresto risalente, di recente ribadito, secondo cui la mancanza di senso critico verso le condanne può essere valutata negativamente solo se espressione della persistenza di un atteggiamento giustificativo del proprio comportamento antidoveroso, non quando è frutto di una protesta di innocenza. Non configura ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti: occorre valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione.
Applicando tali principi, il ricorso è infondato. L’ordinanza ha soppesato in modo accurato la posizione del ricorrente, aggiornandola all’attualità e senza ignorare i progressi trattamentali. Ha tuttavia ritenuto ancora assente una reale riflessione sulle condotte maltrattanti e persistente il rischio di recidiva connesso allo stabile collocamento sul territorio, anche alla luce delle pendenze per fatti prossimi all’ingresso in carcere. La concessione officiosa della semilibertà dimostra invece l’apprezzamento dell’avvio del percorso rieducativo, ancora incerto e bisognoso di cautela e gradualità.
Quanto al quarto motivo, la Corte esclude ogni violazione: il Tribunale ha prima esaminato le ragioni ostative all’affidamento e solo dopo, facendo retta applicazione dell’art. 50, comma 2, ord. pen., ha valutato la semilibertà surrogatoria. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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