Sequestro preventivo, ricorso in cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. n. 31903/2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, denunciabile nel giudizio di legittimità solo tramite lo specifico motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito; solo se la quota non è individuabile è legittima la ripartizione in parti uguali.

Il Fatto

Il G.I.P. del Tribunale di Salerno aveva rigettato la richiesta di revoca o riduzione del sequestro preventivo per equivalente disposto in relazione alla provvisoria imputazione di un illecito amministrativo della società ex artt. 5, 6, 25-undecies e 28 del d.lgs. n. 231 del 2001, riferito al reato di cui agli artt. 452-quaterdecies cod. pen. e 259 del d.lgs. n. 152 del 2006. Il Tribunale del riesame, in parziale riforma, rideterminava l’importo da sequestrare in 44.362 euro, disponendo la restituzione della residua somma.

L’indagato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., degli artt. 19 e 53 del d.lgs. n. 231 del 2001, degli artt. 3 e 27 Cost. e dell’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Censurava l’affermazione del Tribunale secondo cui egli avrebbe agito come gestore di fatto della società, sotto tre profili: le attività materiali erano espressione del ruolo di dipendente; non era spiegata l’incidenza della qualifica sulla quantificazione del profitto; era stata trascurata la mancata riscossione degli utili e applicato un sequestro esorbitante rispetto ai limiti della sentenza Massini. Il Pubblico Ministero concludeva per il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama in via preliminare la costante affermazione secondo cui il ricorso ex art. 325 cod. proc. pen. è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico del giudice. Non è invece deducibile l’illogicità manifesta della motivazione, che nel giudizio di legittimità può essere denunciata solo tramite il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Nel merito, la Corte esclude che rispetto al provvedimento impugnato sia configurabile una violazione di legge o un’apparenza di motivazione. I giudici del riesame, all’esito di un’accurata ricostruzione dei fatti, hanno evidenziato che la mancata riscossione degli utili negli anni 2019 e 2020 era priva di rilievo, posto che il reato presupposto, come già rilevato in una precedente ordinanza di riesame non impugnata, è stato commesso dall’indagato non quale socio della società, ma nella veste di gestore di fatto, essendo il “braccio destro” dell’amministratore di diritto. La quantificazione del profitto non poteva dunque essere esclusa dalla mancata percezione degli utili né parametrata alla quota sociale.

Il Tribunale ha poi parzialmente accolto l’appello cautelare quanto alla misura, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, con accertamento nel contraddittorio e ripartizione in parti uguali solo in caso di mancata individuazione della quota. Non è stato pertanto ritenuto legittimo il sequestro dell’intero profitto di 88.724 euro. L’apparato argomentativo dell’ordinanza è razionale e coerente con le coordinate interpretative di riferimento; le censure difensive ripropongono temi già trattati e si muovono nell’orbita della manifesta illogicità della motivazione, profilo non deducibile con il ricorso ex art. 325 cod. proc. pen. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

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Nota della Redazione

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