Erronea latitanza sanata se l’imputato conosce il processo e sceglie il rito (Cass. pen. Sez. IV n. 21974 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’erronea dichiarazione di latitanza, fondata su ricerche non esaustive, non integra una nullità assoluta e insanabile quando all’irregolarità delle notifiche non si accompagni l’effettiva ignoranza della vocatio in ius da parte dell’imputato. In tale ipotesi l’invalidità degrada a nullità a regime intermedio e diviene sanabile, anche per effetto del conseguimento dello scopo. La sanatoria opera quando l’imputato, avendo piena conoscenza del procedimento, nomini un difensore di fiducia, riceva la traduzione degli atti e partecipi all’udienza preliminare chiedendo il giudizio abbreviato senza eccepire alcun vizio. Quanto alla fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la lieve entità postula una valutazione globale di tutti gli indici normativi, sicché la reiterazione nel tempo delle cessioni non è di per sé ostativa, ma la derubricazione può essere esclusa quando gli elementi complessivi rivelino professionalità, stabilità e diffusività del traffico.

Il Fatto

La Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal G.i.p. del Tribunale di Terni all’esito di giudizio abbreviato, assolveva il ricorrente dalle condotte anteriori al 19 marzo 2022 e confermava la condanna per le residue imputazioni di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena in anni tre di reclusione ed euro 13.000,00 di multa.

Avverso tale decisione il difensore proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo si deduceva la nullità del decreto di latitanza per incompletezza delle ricerche e l’invalidità degli atti successivi; con il secondo si contestava il diniego della fattispecie meno grave di cui al comma 5 dell’art. 73.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte richiama l’orientamento consolidato, ribadito dalla Sez. 6, n. 1801 del 03.12.2025, dep. 2026, Gjokeja, Rv. 289221, secondo cui l’erronea dichiarazione di latitanza non è causa di nullità assoluta quando alla irregolarità delle notifiche non si associ l’effettiva ignoranza della vocatio in ius. In tal caso l’invalidità degrada da assoluta a intermedia e diviene sanabile.

Il percorso argomentativo si colloca nel solco del criterio del pregiudizio effettivo, già elaborato dalle Sezioni Unite n. 119 del 27.10.2004, Palumbo, n. 10251 del 17.10.2006, Michaeler, n. 19602 del 27.03.2008, Micciullo e n. 7697 del 24.11.2016, Amato: la nullità assoluta di cui all’art. 179 cod. proc. pen. non ricorre quando la violazione non incide sulla effettiva conoscenza dell’atto, operando la sanatoria per conseguimento dello scopo.

Nel caso concreto il ricorrente, pur inizialmente citato secondo le disposizioni per i latitanti, era stato posto in vinculis, aveva nominato un difensore di fiducia, aveva ricevuto la traduzione degli atti e all’udienza preliminare del 5 febbraio 2025 aveva personalmente richiesto il giudizio abbreviato, senza sollevare vizi processuali. Tale condotta dimostra la piena conoscenza del procedimento e sana ogni eventuale nullità. Le pronunce invocate dal ricorrente riguardano, osserva la Corte, ipotesi diverse, di citazione omessa o inidonea a determinare la conoscenza effettiva.

Il secondo motivo è infondato. La Corte ribadisce che la configurabilità dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 postula un’adeguata valutazione complessiva di tutti gli elementi normativamente indicati, senza che i singoli indici debbano necessariamente avere tutti segno omogeneo, potendo operare rapporti di compensazione (Sezioni Unite n. 51063 del 27.09.2018, Murolo, Rv. 274076). La reiterazione delle cessioni non è di per sé ostativa, ma i giudici di merito hanno valorizzato la rete di contatti, la stabilità delle forniture, la natura organizzata, ancorché rudimentale, dell’attività e la capacità di controllo del territorio, pervenendo a un giudizio privo di fratture logiche. La Corte rileva un erroneo riferimento al quantitativo globale delle forniture, dato estraneo alle singole condotte, ma lo ritiene non decisivo, restando la motivazione sorretta da argomentazioni congrue e conformi ai principi richiamati. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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