Improcedibile il ricorso senza deposito della relata di notifica della sentenza (Cass. civ. Sez. II n. 27557 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La verifica della procedibilità del ricorso per cassazione è imposta dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ. e ha carattere preliminare rispetto alla stessa valutazione dell’ammissibilità. Il ricorrente che abbia dato atto della notificazione della sentenza impugnata è tenuto a depositare, entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, la relata di tale notificazione: l’onere non è surrogabile dalla mancata contestazione della controparte, né dal deposito tardivo della sentenza notificata. Il principio di non contestazione non opera ai fini della valutazione dell’improcedibilità. Il ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale, dichiarato improcedibile, va dichiarato inefficace senza esame nel merito.

Il Fatto

La vicenda riguarda un’azione confessoria di servitù di acquedotto per destinazione del padre di famiglia, promossa dall’attrice davanti al Tribunale di Patti per ottenere l’accertamento della servitù a favore del proprio terreno e a carico del fondo confinante, oltre al rimborso delle spese di manutenzione della conduttura comune e all’apposizione di termini.

Il Tribunale accoglieva le domande attoree. La convenuta, nel frattempo succeduta al dante causa deceduto, proponeva appello; la Corte d’appello di Messina rigettava le domande nei confronti di uno degli eredi e delle sue eredi, per rinuncia all’eredità, e confermava nel resto le statuizioni di prime cure, riconoscendo la servitù di acquedotto e individuando le modalità di esercizio del connesso diritto di passaggio per la manutenzione. Avverso tale sentenza la soccombente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; la controricorrente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto un profilo preliminare, decisivo, già segnalato nella proposta di definizione accelerata: il ricorso principale è improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ., per mancato tempestivo deposito della notifica della sentenza impugnata. La ricorrente ha dato atto che la sentenza le è stata notificata, con la conseguenza che non opera il termine lungo dell’art. 327 cod. proc. civ.; tuttavia non ha depositato, entro venti giorni dalla notifica del ricorso, la relata di notifica della sentenza, né ha dato atto di tale produzione nell’atto introduttivo, ove si menziona solo il deposito di copia conforme.

La sentenza notificata non è stata prodotta neppure dalla controricorrente, che non ha contestato la data della notificazione. La ricorrente l’ha depositata solo con la memoria successiva alla comunicazione della proposta di definizione accelerata, dunque tardivamente: la Corte esclude espressamente che allo scopo possa utilizzarsi il termine dell’art. 372 cod. proc. civ., richiamando la propria giurisprudenza sul punto.

Né la notifica del ricorso supera la prova di resistenza, calcolando il termine breve di sessanta giorni dell’art. 325, ultimo comma, cod. proc. civ. dalla pubblicazione della sentenza impugnata: il ricorso risulta notificato oltre tale termine. La tesi della ricorrente, secondo cui il termine breve dovrebbe decorrere dalla data di notificazione non contestata e non da quella di pubblicazione, contrasta con la giurisprudenza consolidata, per la quale la procedibilità è oggetto di verifica specificamente imposta dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., preliminare rispetto alla valutazione dell’ammissibilità.

La Corte disattende anche la richiesta di surrogare l’onere di deposito della relata, pacificamente avvenuta, con la non contestazione della controparte, richiamando la giurisprudenza costante sull’inapplicabilità del principio di non contestazione ai fini della valutazione dell’improcedibilità.

Il ricorso incidentale, essendo condizionato all’accoglimento anche parziale del ricorso principale, dichiarato improcedibile, è dichiarato inefficace senza esame nel merito. Le spese seguono la soccombenza; la conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata comporta la condanna della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., oltre all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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