Accorpamento dei consorzi di bonifica siciliani e legittimazione del consorzio accorpato (Cass. civ. Sez. V n. 27265 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 13 della legge reg. Sicilia 28 gennaio 2014 n. 5, nel disporre l’accorpamento dei consorzi di bonifica territoriali nei due nuovi enti di Sicilia orientale e occidentale, non ne determina l’estinzione né la soppressione: l’effetto riunificante si realizza come epilogo del procedimento di riorganizzazione, scandito dall’approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione. Sino al completamento di tale processo i consorzi accorpati conservano la legittimazione a esercitare le attività e gli affidamenti in atto, ivi compresa l’emissione dei ruoli per i contributi consortili. Il richiamo, contenuto nella delibera commissariale, al mandato senza rappresentanza ex art. 1705 cod. civ. è superfluo e non esportabile in ambito pubblicistico, ma non incide sulla validità dell’atto, che resta imputabile al consorzio accorpato in ragione della sua sopravvivenza e della permanenza degli affidamenti.

Il Fatto

Il contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione su ruolo iscritto dal Consorzio di Bonifica 6 Enna per contributi consortili relativi alle annualità 2015-2017. Deducva l’omessa notifica dell’atto presupposto, la nullità della cartella, la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, oltre all’infondatezza e alla prescrizione della pretesa per carenza dell’atto generale presupposto.

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Enna accoglieva il ricorso e annullava l’atto. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia dichiarava inammissibile l’appello del Consorzio e, in conferma, annullava l’atto: secondo il giudice regionale l’accorpamento aveva comportato una vera successione in universum ius, con abolizione dei consorzi preesistenti e inesistenza del mandato conferito al Consorzio 6 Enna, da cui difetto di attribuzione e carenza di potere. Il Consorzio ricorre in cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende l’eccezione di inammissibilità del primo motivo per asserita violazione dell’art. 372 cod. proc. civ.: la censura incentrata sull’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. esige solo l’interpretazione della normativa regionale, dovendo il ricorrente indicare le norme ermeneutiche violate e le ragioni dello scostamento del giudice di merito.

Nel merito, la Corte richiama le proprie pronunce nn. 6610 e 6611 del 2026 e ricostruisce il quadro normativo: l’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014 istituisce i due nuovi consorzi e accorpa ad essi i comprensori preesistenti; l’art. 19 del regolamento di organizzazione prevede la successione senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici e stabilisce che piani, regolamenti, ruoli e affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti fino a diversa determinazione del Commissario straordinario.

Da qui il passaggio centrale: la legge regionale non ha disposto l’estinzione degli enti accorpati. L’assenza di una fase di liquidazione, la previsione di termini non perentori per l’approvazione di statuto e regolamento e la permanenza degli affidamenti depongono per una riunificazione intesa come esito conclusivo di un procedimento ancora in corso.

La Corte corregge quindi la lettura del giudice regionale: il richiamo al mandato senza rappresentanza è superfluo, perché l’attività era già affidata al Consorzio 6 Enna, ed erroneo, perché l’istituto dell’art. 1705 cod. civ. non è esportabile in ambito pubblicistico, ove l’affidamento di funzioni richiede la delega intersoggettiva prevista dalla legge; nemmeno è configurabile una delegazione interorganica, stante l’alterità soggettiva tra i due enti.

Tale rilievo non inficia però la validità dell’atto: l’enunciazione di un rapporto non configurabile non ha privato il Consorzio del potere di emanare il ruolo, che permane per la sopravvivenza dell’ente sino al compimento dell’accorpamento e per la continuità degli affidamenti. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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