Alcoldipendenza non equiparabile alla tossicodipendenza nel giudizio di continuazione esecutiva (Cass. pen. Sez. VII n. 36582 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condizione di alcoldipendenza non integra, ai fini del riconoscimento in executivis della continuazione, quell’indice qualificato che l’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. riserva espressamente alla sola tossicodipendenza. Lo stato di dipendenza da alcool può essere apprezzato nel quadro complessivo degli elementi sottoposti al giudice dell’esecuzione, ma non assurge a fattore cui il legislatore abbia conferito specifica considerazione per l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso. La mera omogeneità delle fattispecie delittuose non si confonde con la prova della loro riconducibilità a una preventiva e unitaria programmazione. La valutazione del giudice dell’esecuzione, sorretta da motivazione non manifestamente illogica, si sottrae al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Monza il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze di condanna: una pronuncia della Corte di appello di Milano per reati fallimentari, una del G.I.P. del Tribunale di Como per associazione per delinquere e reati tributari e fallimentari, una del G.I.P. del Tribunale di Monza per riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita.
Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza, escludendo la sussistenza di un medesimo disegno criminoso. Ha valorizzato la distanza temporale tra i fatti, la diversità dei soggetti coinvolti e l’inverosimiglianza che, all’epoca della costituzione della società, il condannato avesse già deliberato le successive condotte. Propone ricorso per cassazione il difensore, deducendo vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Il primo passaggio argomentativo riguarda la dedotta condizione di alcoldipendenza. Il ricorrente pretendeva di attribuirle una valenza indiziaria specifica ai fini della continuazione. La Corte esclude questa lettura sul piano testuale: l’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. prescrive al giudice dell’esecuzione di considerare, tra gli elementi incidenti sull’applicazione dell’art. 81 cod. pen., «anche lo stato di tossicodipendenza». Il legislatore contempla dunque espressamente quella peculiare condizione, senza estendere analoga rilevanza qualificata allo stato di dipendenza da alcool.
Ne deriva che l’alcoldipendenza può essere apprezzata nel quadro complessivo degli elementi sottoposti al giudice, ma non assurge a indice cui il legislatore abbia inteso conferire specifica considerazione ai fini dell’accertamento dell’unicità del disegno criminoso.
Le ulteriori doglianze sono dichiarate manifestamente infondate perché non si confrontano effettivamente con l’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata. Il ricorrente si limita a riproporre gli elementi già sottoposti al giudice dell’esecuzione e a sollecitarne una diversa lettura, senza individuare specifiche fratture logiche o giuridiche nel percorso motivazionale.
Quanto alla pretesa omissione di pronuncia sulla richiesta subordinata di continuazione tra i reati di cui ai punti 1) e 2), la Corte rileva che il giudice dell’esecuzione ha espressamente esaminato la possibilità di ricondurli a un originario e unitario programma criminoso. Ha concluso per l’insussistenza di dati idonei a dimostrare che le singole condotte costituissero attuazione, sia pure progressiva, di una deliberazione già concepita almeno nelle linee essenziali. La censura, sotto l’apparente deduzione di un difetto di pronuncia, investe quindi il merito della valutazione.
Anche la doglianza sull’omogeneità delle violazioni non coglie nel segno: la circostanza è stata espressamente considerata e motivatamente reputata insufficiente a comprovare la preesistenza di un’unica ideazione criminosa. La Corte ribadisce che la mera omogeneità delle fattispecie non si confonde con la prova della riconducibilità a una preventiva e unitaria programmazione. Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 671 c.p.p. – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato