Maltrattamenti in famiglia e braccialetto elettronico: automatismo legittimo in caso di rifiuto (Cass. pen. Sez. VI n. 24726 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, disposto ai sensi dell’art. 282-ter cod. proc. pen., l’applicazione delle modalità di controllo mediante strumenti elettronici di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. segue in via automatica, senza che residui alcuno spazio per un diverso apprezzamento del giudice sul punto. L’automatismo introdotto dalla legge n. 168 del 2023 non contrasta con il principio di necessaria individualizzazione del trattamento cautelare. Nel caso in cui il destinatario rifiuti il consenso all’adozione del dispositivo, ovvero l’organo delegato ne accerti la non fattibilità tecnica, il giudice impone misure cautelari più gravi, anche congiunte. L’interpretazione adeguatrice della Corte cost. n. 173 del 2024 opera nelle diverse ipotesi di indisponibilità o incapacità tecnica dello strumento, non nel caso di rifiuto, che giustifica per sé solo l’aggravamento.
Il Fatto
La ricorrente è stata attinta da divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con applicazione del dispositivo di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. e, in subordine, del divieto di dimora nel comune di riferimento, in ordine al reato di cui all’art. 572, comma 2, cod. pen.
Il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di misura. Il Tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, ha applicato la cautela. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo sei motivi: travisamento dei presupposti del reato, carenza delle esigenze cautelari, illegittimo automatismo del braccialetto elettronico, valorizzazione di emergenze del giudizio civile, subordinazione dell’efficacia al giudicato cautelare e difetto di autonoma valutazione.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama anzitutto il limite del sindacato in sede di ricorso ex art. 311 cod. proc. pen.: la motivazione del provvedimento cautelare è censurabile solo quando risulti meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito (Sez. VI n. 49153 del 12/11/2015).
Il primo motivo è aspecifico. Il Tribunale ha dato conto di una pluralità di elementi indizianti le continue e ingravescenti prevaricazioni della indagata nei confronti del convivente, all’esito di scenate di gelosia culminate in aggressioni lesive della integrità fisica e del patrimonio morale, con ingiurie, umiliazioni e percosse in presenza di terzi e della figlia minore. Il reato è integrato da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, valutati complessivamente, volti a ledere la dignità e l’identità della persona offesa. La condotta sopraffattrice unilaterale non può essere qualificata come ordinaria litigiosità di coppia, che presuppone un confronto su un piano paritetico (Sez. VI n. 37978 del 03/07/2023). Né rileva la maggiore capacità di resistenza della vittima (Sez. VI n. 809 del 17/10/2022), poiché lo stato di soggezione non richiede completo abbattimento né esclude sporadiche reazioni vitali (Sez. III n. 46043 del 20/03/2018).
Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ricorda che l’applicazione delle modalità di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen., prevista come facoltativa dalla legge n. 69 del 2019, è divenuta obbligatoria per effetto della legge n. 168 del 2023. Disposto il divieto di avvicinamento ai sensi dell’art. 282-ter cod. proc. pen., segue in automatico l’applicazione dei dispositivi elettronici, non sussistendo la possibilità di un diverso apprezzamento sul punto (Sez. IV n. 42892 del 15/10/2024).
La prevista applicazione del divieto di dimora, per il caso di rifiuto del dispositivo, non lede il principio di individualizzazione del trattamento cautelare, ma evita discontinuità nell’apprestamento del presidio. Non sussiste, in caso di rifiuto, alcuna cesura temporale tra adozione e applicazione tale da imporre una rinnovata valutazione delle esigenze. Il richiamo alla Corte cost. n. 173 del 2024 non è pertinente: la Consulta ha operato un’interpretazione adeguatrice nei diversi casi di indisponibilità o incapacità tecnica dello strumento, imponendo una nuova valutazione secondo i criteri di adeguatezza e proporzionalità (Sez. Un. n. 20769 del 28/04/2016). Nel caso di rifiuto, invece, è il rifiuto stesso a giustificare l’aggravamento.
Manifestamente infondati gli ulteriori motivi: i provvedimenti civili sono elementi corroborativi delle esigenze, non espressione di una presunzione di pericolosità; il differimento dell’esecutività è imposto dall’art. 310, comma 3, cod. proc. pen.; l’autonomia di valutazione è imposta dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. solo per la decisione assunta inaudita altera parte (Sez. I n. 8518 del 10/09/2020). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.