Ampliamento abusivo in zona vincolata e sanatoria paesaggistica impossibile (TAR Liguria n. 542 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ampliamento di un manufatto esistente che comporti un consistente incremento di volumetria e cambio di destinazione d’uso integra nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. n. 380/2001 e sconta la sanzione ripristinatoria ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001; ove qualificato come ristrutturazione, resta comunque subordinato a permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 e soggetto a demolizione ex art. 33. In materia di sanatoria paesaggistica, l’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004 va inteso nel senso che la valutazione si compie con riguardo a ciascun singolo manufatto, con esclusione di qualsiasi compensazione volumetrica tra fabbricati differenti e non contigui. La disciplina sanzionatoria applicabile è quella vigente al momento dell’esercizio del potere, trattandosi di illecito permanente.
Il Fatto
Due comproprietari di un compendio immobiliare in Comune di Pompeiana impugnavano le ordinanze con cui il Responsabile del Servizio Tecnico aveva ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di tre manufatti realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico: una casa di civile abitazione, un deposito attrezzi e un deposito-magazzino (serra). I ricorrenti deducevano la risalente realizzazione del fabbricato principale e la natura manutentiva degli interventi del 2005, il carattere pertinenziale del deposito e l’insussistenza di variazioni essenziali per la serra.
Con motivi aggiunti uno dei ricorrenti estendeva l’impugnazione al parere negativo della Soprintendenza sulla domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica e all’autorizzazione che lo aveva recepito, limitata al mantenimento della sola serra. I ricorsi venivano riuniti; il Comune, dopo sollecito istruttorio, depositava la documentazione richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto delimitato l’oggetto della controversia al solo manufatto abitativo, essendo la serra stata sanata e il deposito attrezzi spontaneamente demolito. Dalla documentazione emergeva che l’intervento del 2005 costituiva un ampliamento plano-volumetrico con cambio di destinazione d’uso da magazzino-deposito ad abitativo, per circa 78 mq lordi: circostanza che rendeva inconferente il richiamo alla disciplina della licenza edilizia vigente tra il 1942 e il 1967.
Il consistente incremento di volumetria esorbita dai confini della manutenzione straordinaria e del risanamento conservativo, integrando una nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. n. 380/2001, con conseguente applicazione della sanzione ripristinatoria. La conclusione non muta ove si configuri una ristrutturazione, poiché l’organismo edilizio risultava diverso dal precedente quanto a volumetria e sagoma.
Quanto alla pretesa rilevanza della destinazione agricola del fondo, il Collegio ha chiarito che essa non esclude la misura ripristinatoria, rilevando semmai ai fini dell’accertamento di doppia conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Sul difetto di motivazione, in materia sanzionatoria edilizia l’interesse pubblico è considerato in re ipsa quando si discutano vizi sostanziali, come confermato da Cons. Stato, Sez. II, n. 1648 del 2025 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 375 del 2025. Le considerazioni sulla proporzionalità della demolizione attengono alla fase esecutiva, non alla legittimità del provvedimento (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1253 del 2023).
Sul fondamento paesaggistico, la mancata indicazione degli estremi del provvedimento impositivo del vincolo non invalida l’ingiunzione, essendo pacifica la ricadenza in zona tutelata. La censura sull’intrasmissibilità della sanzione al proprietario non trasgressore è inammissibile e infondata, poiché l’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 consente all’attuale proprietario di presentare la domanda di accertamento. È dirimente il rilievo che la disciplina sanzionatoria applicabile è quella vigente al momento dell’esercizio del potere, secondo Cons. Stato, Sez. VI, n. 3026 del 2022. Il parere della Commissione Locale per il Paesaggio non è richiesto nell’esercizio del potere di vigilanza e sanzionatorio.
Il quinto motivo è inammissibile, l’avviso di acquisizione gratuita costituendo mero preavvertimento di un futuro provvedimento. Il ricorso aggiuntivo è infondato: l’art. 167, comma 4, lett. a) esclude la sanabilità dei lavori che abbiano determinato creazione di superfici o volumi, e la compensazione volumetrica tra manufatti non contigui è preclusa (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6300 del 2020). Il parere tardivo della Soprintendenza è solo dequotato a non vincolante, ma il Comune non poteva discostarsene in presenza di un impedimento legale.
Nota della Redazione
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