L’annullamento della revoca impone all’amministrazione di attivarsi per il bene della vita (Cons. Stato n. 8132 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale del provvedimento di revoca di un pubblico finanziamento determina la reviviscenza del beneficio originariamente concesso e impone all’amministrazione di riconoscere il bene della vita al destinatario, mediante restituzione delle somme già recuperate ovvero istruzione e definizione della domanda non ancora liquidata. Nel giudizio di ottemperanza il giudice accerta l’obbligo di provvedere e i limiti dell’esecuzione del giudicato, ma non può sostituire l’amministrazione nella quantificazione del dovuto quando la sentenza ottemperanda non rechi puntuali indicazioni sul punto. La nomina del commissario ad acta assorbe la funzione sollecitatoria dell’astreinte, che resta riproponibile solo in caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Una società di autotrasporto ottiene in secondo grado l’annullamento della nota ministeriale con cui le era stato comunicato il recupero degli incentivi ecobonus già corrisposti per gli anni 2007 e 2008, sul presupposto che il contributo spettasse alle sole imprese operanti in conto terzi. La sentenza di annullamento non viene eseguita: il Ministero non adotta alcun provvedimento, né liquida la somma restituita al consorzio mandatario, né eroga il contributo per l’anno 2009.

La società agisce quindi per l’ottemperanza, chiedendo la condanna delle amministrazioni e del consorzio alla restituzione degli importi e all’erogazione del beneficio, oltre interessi e rivalutazione, con nomina di un commissario e fissazione di una penalità di mora. Il consorzio eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, invocando una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che ha accertato l’insussistenza di titolo della società alle spettanze oggetto di causa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce i termini del giudicato: la decisione ottemperanda ha ritenuto che l’art. 3 del d.P.R. n. 205/2006 consideri unitariamente le imprese di autotrasporto, senza distinguere in base alla centralità dell’attività rispetto all’oggetto sociale, e che una lettura restrittiva contrasterebbe con le finalità dell’intervento agevolativo.

Quanto al consorzio, la Corte rileva che i rapporti dare/avere con la ricorrente sono stati definiti dalla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, passata in giudicato, che ha condannato la società a restituire al consorzio un importo determinato, oltre interessi. Ne discende che nessuna domanda di condanna relativa alle somme percepite per il 2007 e il 2008 può essere esperita verso il consorzio, unico legittimato a percepire i contributi in forza del mandato, ormai cessato dal 2012. Anche l’erogazione per il 2009 esula dalla competenza del consorzio.

La domanda di ottemperanza trova invece accoglimento verso il Ministero. In forza della sentenza da ottemperare va affermato l’obbligo di attivarsi per riconoscere il bene della vita: per le annualità 2007 e 2008 la restituzione dell’incentivo, trattandosi di somme liquidate, poi annullate in autotutela e chieste in ripetizione in forza del provvedimento caducato; per il 2009 l’istruzione della domanda e la quantificazione dell’importo dovuto, con conseguente erogazione.

Il Collegio non accede alla richiesta di condanna diretta al pagamento. La documentazione mostra che l’erogazione per il 2007 e il 2008 è avvenuta in favore del consorzio, previa detrazione dei compensi per i servizi resi; mancano pertanto indicazioni puntuali nella sentenza ottemperanda che consentano l’esatta quantificazione del quantum, dovendosi tener conto dell’incidenza della pronuncia del giudice ordinario. Analogo ragionamento vale per il 2009, la cui erogazione risulta sospesa e non intervenuta neppure verso il consorzio.

Il Ministero deve quindi provvedere nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica su istanza di parte. Per la persistente inottemperanza è nominato commissario ad acta il Capo di gabinetto del Ministero, con facoltà di subdelega, da insediarsi alla scadenza del primo termine. È invece respinta, salva riproponibilità, la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.: la funzione sollecitatoria dell’astreinte è soddisfatta dalla nomina del commissario. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *