Ottemperanza all’obbligo di estendere la convenzione per il sostegno scolastico (Cons. Stato n. 5925 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza assicura l’attuazione del giudicato amministrativo che imponga all’amministrazione un obbligo di provvedere motivatamente. Quando la sentenza accerta il potere-dovere di estendere la convenzione per il sostegno scolastico a un ulteriore plesso e di integrare le ore riconosciute, l’amministrazione non può limitarsi a chiedere documentazione già in suo possesso. L’inerzia rispetto al comando del giudice legittima l’accoglimento del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm., con assegnazione di termine e nomina del commissario ad acta. Il principio di effettività della tutela delle persone con disabilità impone che l’adempimento non resti indefinitamente sospeso.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce una scuola primaria convenzionata con l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania. In forza di una convenzione risalente al 2014, chiedeva l’estensione della stessa a un ulteriore plesso della città e l’incremento delle ore di sostegno per gli alunni con disabilità iscritti, per più anni scolastici.

Il Consiglio di Stato, con una precedente pronuncia della stessa Sezione, accoglieva l’appello della società, accertando l’illegittimità della mancata estensione e l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi motivatamente, ora per allora, sulla domanda di integrazione delle ore. Notificata la sentenza con diffida, l’amministrazione si limitava a chiedere copia dei Piani Educativi Individualizzati degli alunni. La società proponeva allora ricorso per ottemperanza.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il contenuto del giudicato. La sentenza da eseguire ha riconosciuto il potere-dovere della Repubblica e delle sue articolazioni di garantire l’assistenza e l’integrazione dei bambini diversamente abili in ogni sede in cui si sviluppa la loro personalità, comprese le strutture scolastiche convenzionate. La fonte normativa della convenzione è individuata nel regolamento approvato con d.P.R. 9.1.2008, n. 23, attuativo dell’art. 1-bis, comma 6, del d.l. n. 250/2005, convertito con legge n. 27/2006.

Da qui il contenuto dell’obbligo: a fronte della richiesta di includere il plesso ulteriore e di incrementare le ore di sostegno, l’amministrazione avrebbe dovuto verificare motivatamente la presenza dei beneficiari e la sussistenza delle loro esigenze, per poi decidere sull’istanza. Si tratta di un obbligo di provvedere qualificato, non di una facoltà discrezionale libera nel tempo.

Il Collegio rileva che, dopo la notifica della sentenza e della diffida, l’amministrazione ha prodotto solo una nota con cui chiedeva la trasmissione dei PEI degli alunni iscritti per gli anni indicati, giustificando la richiesta con la mancanza di documentazione nei propri atti. La società ha replicato di avere già trasmesso la documentazione di dettaglio, comprese le diagnosi funzionali, e che l’amministrazione ne era quindi in possesso.

Tale circostanza non risulta smentita dall’amministrazione resistente. La Sezione ne trae la conseguenza che la sentenza non ha trovato attuazione, permanendo l’inerzia sull’obbligo di estensione della convenzione e sull’accertamento delle ore erogate.

Il ricorso è pertanto accolto. È assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per dare piena e puntuale attuazione al giudicato, nei sensi della motivazione. Per il caso di persistente inadempimento è nominato commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Napoli, con facoltà di subdelega, perché, a semplice istanza di parte e in contraddittorio, provveda entro un ulteriore termine di sessanta giorni alla disposta estensione e all’accertamento delle ore di sostegno per ciascun anno indicato. Le spese della fase seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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