Atto meramente confermativo e silenzio inadempimento sull’autorizzazione per dehors (TAR Lazio n. 85 del 03.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che si limiti a richiamare un precedente diniego, senza compiere nuova istruttoria né nuova ponderazione degli interessi, ha natura di atto meramente confermativo e non è autonomamente impugnabile. Esso non è idoneo a radicare un obbligo di provvedere, con la conseguenza che il ricorso avverso il silenzio inadempimento e quello avverso l’atto confermativo sono inammissibili. La distinzione rispetto all’atto di conferma in senso proprio dipende dall’esistenza di un riesame della situazione che aveva condotto al primo provvedimento. Restano irrilevanti le censure che investano un atto non lesivo, non impugnato nei termini il diniego originario.

Il Fatto

Il titolare di un esercizio commerciale chiedeva al Comune l’autorizzazione a installare una struttura temporanea amovibile su suolo pubblico antistante il proprio locale. Ottenuta nel 2017 l’autorizzazione con scadenza, presentava istanza di rinnovo, seguita da diffide. L’amministrazione rispondeva con un provvedimento di diniego nel novembre 2017 e con successivo atto confermativo nel luglio 2018, entrambi non impugnati.

Nel maggio 2019 l’interessato presentava una nuova istanza per il medesimo manufatto. Avverso il silenzio serbato proponeva ricorso, poi integrato da motivi aggiunti contro il sopraggiunto diniego del dicembre 2019. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per insussistenza dell’obbligo di provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione dell’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio e dei motivi aggiunti. Dalla documentazione in atti risulta che il diniego alla richiesta autorizzazione era già stato espresso nel novembre 2017, con provvedimento mai impugnato insieme alle deliberazioni di Giunta che avevano sospeso l’esame delle istanze, e poi ribadito nel luglio 2018.

Su tali premesse il Tribunale qualifica il provvedimento del dicembre 2019 come atto meramente confermativo. Il Comune, osserva, non ha svolto alcuna nuova istruttoria né una nuova rivalutazione degli interessi, limitandosi a richiamare quanto già statuito nei precedenti dinieghi.

Il percorso argomentativo si fonda sull’insegnamento della giurisprudenza amministrativa richiamato in motivazione. L’atto è di conferma in senso proprio, e dunque autonomamente lesivo, quando la sua adozione sia preceduta da un riesame della situazione e da un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto. Ricorre invece la mera conferma quando l’amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un proprio precedente provvedimento, senza nuova istruttoria e senza nuova motivazione. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato Sez. VI n. 3207 del 2017, che a sua volta cita Cons. Stato Sez. IV n. 1805 del 2014, n. 758 del 2015, n. 812 del 2016 e n. 4214 del 2016.

Applicando tale criterio, il Tribunale esclude che il provvedimento impugnato abbia autonoma lesività. Ne deriva l’inammissibilità sia del ricorso avverso il silenzio sia dei motivi aggiunti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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