La serialità del contenzioso non giustifica la compensazione delle spese (Cons. Stato n. 4573 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La serialità del contenzioso non costituisce un’ipotesi di deroga alla regola della soccombenza e non legittima, di per sé, la compensazione delle spese processuali. L’art. 92 c.p.c., richiamato dall’art. 26 c.p.a., consente la compensazione, parzialmente o per intero, solo in presenza di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione, di mutamento della giurisprudenza o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, nei termini indicati dalla Corte cost. n. 77 del 2018. Tali circostanze devono risultare dalla motivazione del provvedimento. La serialità può invece essere valorizzata dal giudice ai fini della riduzione del compenso, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, quale indice di minor impegno difensivo.
Il Fatto
L’appellante aveva ottenuto, in un giudizio di ottemperanza, l’esecuzione di una sentenza della Corte d’Appello di Roma e di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Velletri, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma e alla rifusione delle spese legali. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 13621 del 2025, aveva tuttavia compensato le spese del giudizio di ottemperanza “stante il carattere seriale del contenzioso”.
L’appellante ha impugnato quel capo della sentenza, contestando che la serialità potesse derogare alla regola della soccombenza e che, comunque, il contenzioso in esame fosse effettivamente seriale. Si sono costituiti il Ministero e l’Istituto Comprensivo. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 10 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il giudice amministrativo dispone di ampi poteri discrezionali nella statuizione sulle spese e può riconoscere, sul piano equitativo, i giusti motivi di compensazione, con il solo limite di non condannare la parte vittoriosa e di non adottare statuizioni abnormi (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8 del 2007; Cons. Stato, Sez. VI, n. 3345 del 2021).
Tale discrezionalità trova però un limite normativo preciso. L’art. 92, secondo comma, c.p.c., richiamato dall’art. 26 c.p.a., ammette la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza. Su tale versione è intervenuta la Corte cost. n. 77 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede la compensazione anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, idonee a evidenziare che la soccombenza deriva da elementi imprevisti e imprevedibili e che la parte ha tenuto una condotta prudente (Cons. Stato, Sez. VII, n. 8530 del 2024).
La Corte precisa che tali circostanze devono emergere dalla motivazione del provvedimento. Nella specie, la motivazione del primo giudice non rientra in alcuna delle ipotesi derogatorie. Il giudizio di ottemperanza riguardava il pagamento di una somma di denaro ed era stato causato dall’inadempimento dell’Amministrazione. Le spese di quel giudizio, pertanto, non possono essere compensate.
Il Collegio aggiunge un’indicazione di rilievo sistematico: la serialità del contenzioso, pur non essendo tra le ipotesi derogatorie, può essere valorizzata dal giudice ai fini della riduzione del compenso in base ai parametri del D.M. n. 55/2014, quale indice di minor impegno difensivo, in coerenza con il principio di proporzionalità rispetto all’importanza dell’opera (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3270 del 2024; Cons. Stato, Sez. VII, n. 5201 del 2025; n. 9291 del 2025).
L’appello è quindi accolto e la sentenza riformata, con condanna delle Amministrazioni al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre accessori, e di quelle del secondo grado in € 300,00, oltre alla refusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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