Ottemperanza pensionistica e cessazione della materia per integrale esecuzione (TAR Puglia n. 1210 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere presuppone che l’amministrazione dia prova dell’integrale esecuzione del titolo giudiziale. La costituzione dell’ente previdenziale che documenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti accertati, unitamente alla conferma del creditore in udienza, integra il venir meno della res litigiosa. Sulle spese si applica il principio della soccombenza virtuale: se l’adempimento risulta documentato solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso, le spese sono poste a carico dell’amministrazione, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Il Fatto
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce aveva accertato il suo diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992, con decorrenza fissata in applicazione dell’art. 12, comma 1, lett. a), del d.l. n. 78/2012, condannando l’INPS al pagamento della prestazione e dei ratei arretrati, oltre interessi o rivalutazione.
Ad avviso della ricorrente l’Istituto aveva eseguito solo parzialmente il titolo, erogando il trattamento da data posteriore rispetto a quella statuita. Ha quindi chiesto l’ordine di corretta liquidazione, l’annullamento degli atti impedienti e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta. L’INPS, costituendosi, ha dedotto l’avvenuto pagamento integrale delle competenze maturate anche per il periodo controverso, quantificando gli importi lordi e netti corrisposti.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha verificato la fondatezza dell’eccezione dell’Istituto richiamando l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che disciplina la declaratoria di cessazione della materia del contendere nel rito dell’ottemperanza. L’INPS ha depositato documentazione attestante il pagamento degli emolumenti accertati con la sentenza di merito, offrendo così un principio di prova dell’integrale soddisfazione della pretesa.
Il Tribunale ha valorizzato il differimento del contenzioso, disposto su richiesta dei contendenti proprio per consentire la verifica dell’adempimento. All’udienza successiva la difesa della ricorrente ha confermato il corretto pagamento di tutto quanto dovuto. La circostanza è quindi risultata pacifica e incontestata, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione.
La parte più significativa della pronuncia riguarda la regolamentazione delle spese. Il collegio ha applicato il principio di soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell’Istituto resistente. La ragione è esplicita: non vi è riscontro probatorio che l’INPS abbia economicamente ottemperato in epoca anteriore alla proposizione del ricorso, poiché i documenti versati in atti risalgono al luglio 2026.
Il principio operativo è quindi chiaro. L’esecuzione tardiva del titolo, documentata solo a seguito dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza, non esonera l’amministrazione dal carico delle spese. Il ricorso si rivela necessario proprio perché l’adempimento non era stato tempestivamente comprovato, e la condanna segue la soccombenza virtuale.
Il dispositivo dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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