Il ricorso per cassazione è improcedibile se la sentenza notificata non è depositata con la relata di notifica (Cass. civ. Sez. 2 n. 20938 del 20.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata impegna la parte ricorrente, quale manifestazione di autoresponsabilità, a depositare nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. la copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione in caso di notificazione a mezzo PEC. L’omissione non è sanabile mediante la successiva e tardiva produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.. La dichiarazione di improcedibilità è invece esclusa quando la documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dal controricorrente nel termine ex art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita tramite l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, o ancora se il ricorso sia stato notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

Il Fatto

Un condominio proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore di una società di costruzioni per il saldo del corrispettivo di un appalto di rifacimento dei terrazzi di copertura, del lastrico solare e dei frontalini del fabbricato. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, rideterminando il credito e riducendo la penale per il ritardo. La Corte d’appello, pronunciando sull’appello principale del condominio e su quello incidentale della società, rideterminava ulteriormente il prezzo dell’appalto. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente il problema della mancata produzione, da parte della società ricorrente, della sentenza d’appello munita della relata di notifica. La ricorrente dichiarava nel proprio atto che la sentenza era stata notificata ma non ne depositava la copia autentica con la relata, né tale documentazione risultava altrimenti acquisita al processo.

La Suprema Corte precisa che tale onere documentale sorge proprio dalla dichiarazione di avvenuta notifica contenuta nel ricorso: essa attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e fa sorgere in capo alla parte l’onere di depositare la copia della sentenza notificata nel rispetto dell’art. 369 c.p.c., senza possibilità di recuperare l’omissione mediante la produzione tardiva ex art. 372 c.p.c..

La Corte esamina le eccezioni alla regola, come delineate dalla giurisprudenza di legittimità, ivi comprese le ipotesi della produzione da parte del controricorrente nel termine ex art. 370, comma 3, c.p.c. o dell’acquisizione tramite istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio. Nel caso in esame, nessuna di tali ipotesi ricorre: la sentenza d’appello è stata pubblicata il 13 dicembre 2024, notificata il 19 dicembre 2024, e il ricorso è stato notificato il 17 febbraio 2025, oltre il termine breve di sessanta giorni. La Corte giudica pertanto il ricorso improcedibile, respingendo la tesi della ricorrente secondo cui l’assenza di contestazione del controricorrente sulla data di notifica renderebbe superflua la produzione, atteso che la disciplina codicistica non ammette deroghe fondate sulla volontà delle parti.

Conseguentemente, la Corte dichiara l’improcedibilità, condanna la società alla refusione delle spese e, in applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come richiamato dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della controparte e di un’ulteriore somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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