Il sequestro penale congela il termine per demolire ma non invalida l’ordine (Cons. Stato n. 64 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro penale di un immobile abusivo non incide sulla validità dell’ordinanza di demolizione, il cui oggetto resta materialmente e giuridicamente possibile, ma determina il congelamento del termine per l’ottemperanza fino alla cessazione del vincolo. La pendenza del sequestro rileva ai fini della configurabilità e dell’imputabilità dell’illecito di inottemperanza, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981. Ne consegue che il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale è illegittimo quando non rechi alcuna indicazione in ordine al sequestro penale e alla sua eventuale cessazione. L’inottemperanza costituisce illecito omissivo propter rem, distinto dall’abuso originario, con novazione oggettiva dell’obbligo.

Il Fatto

L’appellante, aggiudicataria nel 2009 di un appartamento in Napoli posto al sesto piano di un fabbricato preesistente, ha impugnato l’ordinanza di demolizione delle opere abusive consistenti in una sopraelevazione e in una tettoia realizzate sul terrazzo di copertura, nonché il successivo provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

Il TAR Campania ha rigettato il ricorso, ritenendo irrilevante il sequestro penale gravante sull’immobile e il condono edilizio, quest’ultimo riferito a un appartamento di superficie inferiore e stravolto dai successivi interventi. L’originaria ricorrente ha proposto appello, deducendo l’impossibilità giuridica di eseguire l’ordine per effetto del vincolo penale, la coincidenza tra opere sanzionate e opere sanate e il difetto delle garanzie partecipative.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esamina d’ufficio la tempestività del ricorso di primo grado, nonostante l’omessa riproposizione dell’eccezione ai sensi dell’art. 101 c.p.a.. Richiamando Cass., Sez. U., n. 24172 del 2025, si afferma che i vizi processuali rilevabili d’ufficio sfuggono alla formazione del giudicato interno quando il giudice di primo grado abbia deciso il merito sulla base della ragione più liquida. Nel caso concreto la notifica dell’ordinanza di demolizione, eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., non risulta rituale, difettando ogni previo tentativo e ogni ricerca effettiva del destinatario: ne deriva la tempestività del ricorso, decorrendo il termine ex art. 41 c.p.a. dalla piena conoscenza acquisita con la successiva ordinanza.

Nel merito, la Corte ricostruisce i tre orientamenti sui rapporti tra demolizione, acquisizione e sequestro penale: la tesi della nullità ex art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 per impossibilità giuridica dell’obbligo; la tesi dell’irrilevanza del sequestro, con onere di dissequestro a carico del destinatario; la tesi intermedia della validità dell’ordine con sospensione dell’esecutività.

Il Collegio aderisce all’orientamento intermedio (Cons. Stato, Sez. VII, n. 4003 del 2025; n. 4978 del 2025). Il vincolo penale non incide sulla validità dell’ordine, ma congela il termine per l’ottemperanza, che decorre solo dal dissequestro. Si osserva che la tesi opposta imporrebbe un onere di istanza di dissequestro non previsto dalla legge e pregiudicherebbe il diritto di difesa nel procedimento penale. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 16 del 2023, si qualifica l’inottemperanza come illecito omissivo propter rem, con novazione oggettiva dell’obbligo.

Il primo motivo è dunque rigettato quanto all’ordinanza di demolizione, che resta legittima, e accolto quanto al provvedimento di acquisizione, che non contiene alcun dato sul sequestro e sulla sua cessazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, n. 4538 del 2025). Il secondo e il terzo motivo sono rigettati: la relazione tecnica dell’appellante ammette la radicale differenza tra manufatto realizzato e opera condonata, con doverosità del provvedimento e assenza di utilità delle garanzie partecipative. La sentenza è parzialmente riformata, con annullamento del solo provvedimento acquisitivo e compensazione integrale delle spese per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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