Malattia professionale: onere della prova sull’inabilità superiore al 20% (Arbitro Assicurativo n. 725 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, il termine di prescrizione biennale di cui all’art. 2952, comma 2, cod. civ. decorre dal momento in cui si manifesta lo stato di invalidità permanente coperto dalla polizza e non dalla data del sinistro, sicché l’assicuratore che oppone la prescrizione deve provare la data di emersione di tale stato. Sul piano sostanziale, l’assicurato che agisce per l’indennizzo ha l’onere di dimostrare che il rischio rientri tra quelli inclusi in polizza e, in particolare, che la riduzione dell’attitudine generica al lavoro superi la soglia contrattualmente prevista. Una certificazione che si limiti a diagnosticare la patologia, senza quantificare il grado di invalidità permanente, non assolve tale onere. Ai fini della condizione di procedibilità, il reclamo può essere individuato anche in atti diversi da quello formalmente indicato nel ricorso, purché il termine dilatorio di 45 giorni sia decorso alla data di presentazione.
Il Fatto
La ricorrente, Assistente Capo Coordinatore della Polizia Stradale, era stata esonerata dal servizio operativo per inidoneità all’uso delle armi. Aveva quindi chiesto all’impresa di assicurazione l’indennizzo previsto dalla polizza per malattia professionale e invalidità permanente, rappresentando una rizoartrosi bilaterale.
L’impresa aveva negato la copertura eccependo la prescrizione del diritto e la non riconducibilità della patologia alla nozione di malattia professionale dell’art. 19 delle Condizioni Generali di Polizza, che richiede una riduzione dell’attitudine generica al lavoro superiore al 20%, a fronte di una valutazione medico-legale dell’8%. La ricorrente contestava entrambi i rilievi e adiva l’Arbitro.
La motivazione del Collegio
In via pregiudiziale il Collegio esamina l’eccezione di inammissibilità per mancato esperimento della procedura di reclamo. Il ricorso era stato presentato il 13 febbraio 2026, prima del decorso dei 45 giorni dall’atto del 15 gennaio 2026 indicato come reclamo. Tuttavia, dalla documentazione prodotta emerge che la ricorrente aveva inviato all’impresa, a giugno 2025, comunicazioni con cui contestava l’eccezione di prescrizione e reiterava la richiesta di indennizzo.
Per il Collegio tali atti contengono una manifestazione di insoddisfazione e doglianza rispetto al comportamento dell’impresa e integrano la nozione di reclamo dell’art. 1, comma 1 del Decreto ministeriale 6 novembre 2024, n. 215. Essi erano anteriori di meno di un anno all’avvio dell’operatività dell’Arbitro e il termine dilatorio era ampiamente decorso alla data del ricorso. Irrilevante, quindi, che nel ricorso sia stato indicato come reclamo un atto diverso: la condizione di procedibilità è assolta.
Passando alla prescrizione, il Collegio richiama il principio per cui, in tema di assicurazione contro gli infortuni, il termine dell’art. 2952, comma 2, cod. civ. decorre dal momento in cui emerge lo stato di invalidità permanente coperto dalla polizza, con onere probatorio a carico dell’assicuratore (Cass. civ. n. 8973 del 2020). Nel caso concreto la documentazione medica non consente di collocare con certezza l’epoca della diagnosi, né la perizia dell’impresa offre elementi decisivi. Manca dunque la prova che l’invalidità si sia cristallizzata oltre due anni prima della richiesta di indennizzo del 27 gennaio 2025: l’eccezione è respinta.
Nel merito, la questione riguarda la percentuale di incapacità generica al lavoro. Il Collegio ricorda che l’assicurato deve provare che il rischio rientri tra quelli inclusi in polizza (Cass. civ., sez. III, n. 13390 del 2007; Cass. civ., sez. III, n. 31251 del 2023). La ricorrente assume un’inabilità superiore al 20%, ma non offre alcuna certificazione o valutazione medico-legale che quantifichi tale grado: la documentazione si limita a diagnosticare la patologia e la relazione di servizio, redatta dalla stessa assicurata, non ha valore probatorio.
A fronte di ciò, l’impresa ha prodotto una valutazione del proprio fiduciario che quantifica l’invalidità nell’8%. In assenza della prova del superamento della soglia contrattuale, il ricorso non è accolto.
Nota della Redazione
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