Momento del sinistro rileva commissione del reato non conoscenza indagato (Arbitro Assicurativo n. 730 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di polizza di tutela legale, il sinistro si identifica con il momento in cui risulta avvenuta la violazione, anche presunta, di una norma di legge, e non con quello in cui l’assicurato ne acquisisce conoscenza. Ne deriva che, ove la condotta illecita si sia consumata prima della stipula del contratto, il rischio è già verificato e la copertura non è operativa. La clausola contrattuale che àncora il sinistro alla commissione della violazione, anche in materia penale, prevale sull’interpretazione che valorizzi la mera conoscenza soggettiva dell’indagato.
Il Fatto
Il ricorrente sottoscriveva in data 18 agosto 2025 una polizza di tutela legale. In data 4 ottobre 2025 riceveva dalla Procura della Repubblica un avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen., relativo a reati risalenti al 25 luglio 2025. Denunciava quindi il sinistro all’impresa, chiedendo l’attivazione delle garanzie per le spese del difensore nel procedimento penale.
L’impresa negava la copertura, rilevando che i fatti erano anteriori alla stipula del contratto. Il ricorrente contestava il diniego sostenendo che il sinistro andasse individuato nel momento in cui aveva acquisito la qualifica di indagato. Esperito il reclamo, proponeva ricorso al Collegio chiedendo l’accertamento del diritto alla copertura e il rimborso delle spese.
La motivazione del Collegio
Il Collegio chiarisce anzitutto il perimetro della propria cognizione: nonostante la richiesta del ricorrente di decidere “anche secondo equità”, le decisioni sono assunte solo secondo diritto, potendo la quantificazione equitativa riguardare esclusivamente le ipotesi dell’art. 11, comma 4, del decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 e gli altri casi previsti dalla legge.
Nel merito, la controversia verte sull’operatività temporale della polizza. L’art. 8.3.1 delle CGA prevede la copertura per i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto. La disposizione va letta con l’art. 8.3.5, che definisce il sinistro: la lett. g) lo individua nella “data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell’Assicurato”.
Il Collegio sottolinea che la norma, pur non disciplinando espressamente le controversie da reato, reca esempi che chiariscono come, anche nei giudizi di natura penale, il sinistro si collochi nel momento della violazione contestata, restando indifferente la successiva conoscenza dell’illecito da parte dell’assicurato.
Nel caso concreto non è controverso che i fatti siano avvenuti il 25 luglio 2025 e che la polizza sia stata sottoscritta il 18 agosto 2025. Il sinistro era dunque già consumato prima della conclusione del contratto e non può essere oggetto di copertura.
Il Collegio aggiunge un ulteriore argomento: l’art. 2.1, lett. i) delle CGA prevede che, in caso di procedimento penale per delitto doloso, la garanzia operi solo in caso di assoluzione o proscioglimento nel merito con sentenza definitiva, di archiviazione o di derubricazione da doloso a colposo, con esclusione delle cause di estinzione del reato. La polizza non sarebbe quindi operativa almeno fino alla eventuale assoluzione. Il rigetto del ricorso comporta anche il rigetto della richiesta di spese della procedura.
Nota della Redazione
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