Certificato medico ITT non vincola l’assicuratore né prova totale inabilità lavorativa (Arbitro Assicurativo n. 708 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il certificato del medico curante che attesta un periodo di inabilità temporanea totale non vincola l’assicuratore nella determinazione dell’indennizzo dovuto in forza di una polizza collegata a un finanziamento. La clausola che, per l’invalidità permanente, riconosce all’impresa la facoltà di accertare il diritto all’indennizzo avvalendosi di consulenti medici propri non può essere letta, ai sensi degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., come divieto di ogni verifica sul diverso presupposto dell’inabilità temporanea totale. L’attestazione medica priva di fede privilegiata quanto alla diagnosi è liberamente valutabile e non esonera l’assicurato dall’onere della prova dei fatti costitutivi del diritto. Ove la polizza richieda la totale incapacità fisica di attendere alla normale attività lavorativa, il certificato che si limiti a dare atto di una generica inabilità non assolve tale onere.

Il Fatto

Il ricorrente era assicurato con una polizza CPI collegata a un finanziamento, comprensiva delle garanzie per invalidità permanente e inabilità temporanea totale in caso di infortunio o malattia. A seguito di un sinistro del 30 maggio 2025, con plurifratture vertebrali dorsali, l’impresa aveva corrisposto un indennizzo parametrato a 60 giorni di ITT, al netto di una franchigia di 30 giorni.

Il ricorrente contestava il riconoscimento di soli 60 giorni anziché sei mesi, invocando l’art. 26 delle CGA e un certificato del medico curante del 12 giugno 2025. Lamentava inoltre ritardi istruttori, richieste documentali contraddittorie e la rivalutazione unilaterale del periodo certificato. L’impresa ribadiva la legittimità della propria istruttoria, svolta tramite la commissione medica centrale, che aveva dapprima stimato 40 giorni e poi concluso per 90 giorni.

La motivazione del Collegio

La questione centrale riguarda il valore probatorio del certificato medico prodotto dall’assicurato. Il ricorrente sosteneva che gli artt. 27 e 40 delle CGA individuassero in modo tassativo i presupposti di liquidazione dell’ITT e che, poiché solo l’art. 33 delle CGA — relativo all’invalidità permanente — prevede la facoltà dell’impresa di avvalersi di consulenti medici, analoga verifica fosse preclusa per l’inabilità temporanea.

Il Collegio non condivide questa lettura. L’espressa previsione di un potere di accertamento per una determinata ipotesi non implica, secondo i principi di ermeneutica contrattuale, l’esclusione della medesima facoltà in altre ipotesi, salvo che dal contratto emerga una volontà contraria. La clausola sull’invalidità permanente ha contenuto meramente descrittivo di una diversa procedura di liquidazione e non può essere interpretata come preclusiva di ogni verifica sull’ITT. Un’interpretazione opposta violerebbe il principio indennitario, richiamato nella Cass. civ., Sez. III, n. 6716 del 2024, secondo cui l’indennizzo non può superare l’entità del danno effettivamente subito, ponendo l’assicurato nella condizione di ricavare un vantaggio dal sinistro.

Neppure l’art. 40 delle CGA giova alla tesi del ricorrente. La norma, collocata nel capitolo sugli obblighi dell’assicurato, richiede il certificato attestante l’ITT ma anche ogni documentazione ragionevolmente richiesta, senza stabilire che l’impresa sia vincolata alle risultanze del certificato. Resta fermo quindi il principio, enunciato dalla Cass. civ., Sez. III, n. 13390 del 2007, per cui l’onere della prova dei fatti costitutivi grava sull’attore.

Nel merito, il Collegio richiama la giurisprudenza sulla natura dei certificati medici: la diagnosi non è coperta da fede privilegiata ed è liberamente valutabile (Cass. civ., Sez. III, n. 8536 del 2023; Cass. civ., Sez. III, n. 25568 del 2011). Il certificato del 12 giugno 2025 si limita ad attestare una generica inabilità per sei mesi, senza riferimento alla totale incapacità fisica di attendere alla normale attività lavorativa richiesta dall’art. 27, n. 2 delle CGA. L’impresa, invece, ha motivato tecnicamente il periodo di 90 giorni. Il ricorrente non ha contestato specificamente tali ragioni, insistendo sulla vincolatività del proprio certificato. Il ricorso è pertanto respinto per mancato assolvimento dell’onere probatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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