Aree di protezione esterna dei parchi individuabili con piano paesaggistico (TAR Lombardia n. 1373 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Né la normativa statale né quella regionale prevedono una riserva di legge per l’individuazione delle aree di protezione esterna dei parchi. L’art. 142, comma 1, lett. f), d. lgs. n. 42/2004 assoggetta a vincolo paesaggistico non solo i parchi, ma anche i territori di protezione esterna, che il piano paesaggistico di cui all’art. 143 d. lgs. n. 42/2004 provvede a perimetrare e a disciplinare. L’individuazione può quindi avvenire con provvedimento amministrativo che abbia natura di piano paesaggistico, senza che occorra una legge istitutiva. Le scelte pianificatorie non richiedono motivazione analitica comparativa degli interessi, essendo sufficiente l’indicazione dei criteri generali desumibili dagli atti del procedimento.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un compendio immobiliare nel quartiere Boccaleone del Comune di Bergamo, hanno impugnato la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/7067 del 10 ottobre 2022, con cui è stata approvata la Variante generale al Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale e naturale dei Colli di Bergamo. La Variante era stata adottata dalla Comunità del Parco e poi trasmessa in Regione per l’approvazione definitiva.
Il compendio dei ricorrenti è stato ricompreso tra le aree di protezione esterna al Parco, soggette a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. f), d. lgs. n. 42/2004 e dell’art. 9 delle NTA del PTC. Da qui il ricorso, affidato a tre motivi: assenza di riserva di legge per la perimetrazione, difetto di motivazione e sviamento di potere, lesione dell’affidamento per l’area già qualificata come Ambito di trasformazione nel PGT e oggetto di piano attuativo approvato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità, ritenendo il ricorso infondato nel merito sotto tutti i profili.
Sul primo motivo, il Tribunale esclude che sussista alcuna riserva di legge. L’art. 142, comma 1, lett. f), d. lgs. n. 42/2004 sottopone a tutela paesaggistica tanto i parchi quanto i territori di protezione esterna, qualificati come aree cuscinetto. La loro individuazione spetta al piano paesaggistico ex art. 143, che ne definisce il perimetro e detta le prescrizioni d’uso. Nel caso concreto la perimetrazione è avvenuta con la D.G.R. impugnata, che ha natura di piano paesaggistico come precisato dall’art. 2 delle NTA.
Il Collegio richiama anche la disciplina antecedente al Codice: l’art. 32 legge n. 394/1991 attribuisce alle regioni la determinazione dei confini delle aree contigue senza prescrivere la legge, e l’art. 17, comma 3, L.R. n. 86/1983 consente all’ente gestore di disporre modifiche alla delimitazione territoriale. Nel medesimo senso il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali del 2 dicembre 2015, secondo cui le aree di protezione esterna possono essere individuate indifferentemente con atto legislativo o amministrativo, anche nel PTC del Parco.
Sul secondo motivo, il Collegio ribadisce che le scelte pianificatorie non richiedono una motivazione puntuale che compari gli interessi pubblici con quelli dei privati. L’onere motivazionale è soddisfatto dall’indicazione dei criteri principali, desumibili anche dai documenti di accompagnamento. Sul punto richiama TAR Brescia, sez. II, 15 giugno 2026, n. 847, 23 dicembre 2025, n. 1185, TAR Brescia, sez. I, 2 settembre 2021, n. 780 e Cons. Stato, sez. II, 25 settembre 2024, n. 7787. La Relazione alla Variante illustra diffusamente l’obiettivo di integrare il Parco con il contesto circostante e di estendere gli indirizzi ambientali alle aree esterne, sì da creare una cintura verde funzionale a un futuro ampliamento. Non sussiste quindi né difetto di motivazione né sviamento di potere.
Sul terzo motivo, il Tribunale esclude che la tutela paesaggistica pregiudichi lo sfruttamento edificatorio o interferisca con il piano attuativo già approvato, imponendo soltanto l’autorizzazione paesaggistica preliminare al rilascio dei titoli edilizi. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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