Causa di servizio e sindacato sul parere del Comitato di Verifica (TAR Sardegna n. 1226 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha natura obbligatoria e vincolante per l’Amministrazione ed è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali, senza estensione al merito delle valutazioni medico-legali. Il giudizio di non dipendenza dell’infermità da causa di servizio è illegittimo quando il percorso motivazionale è fallace e mette in rapporto il disagio lavorativo riconosciuto con un fattore patologico endogeno costituzionale del dipendente senza chiarire da dove si desume tale pregresso stato. Il sindacato giurisdizionale resta esterno e di congruità, verificando la mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni tratte. Il vizio del parere si riflette sul decreto ministeriale che lo recepisce e ne costituisce attuazione.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale dell’Esercito italiano, ha presentato istanza per il riconoscimento della causa di servizio in relazione a una patologia psichica, collegandola a un ambiente di lavoro ostile e al rapporto con i superiori. La vicenda comprendeva il diniego di prolungamento di una missione all’estero, il rientro urgente in sede, l’attribuzione di incarichi inferiori alle qualifiche possedute, un procedimento disciplinare poi annullato in autotutela e la diffusione del relativo verbale in aree del sistema informativo accessibili a tutto il personale.
La Commissione medica ospedaliera ha diagnosticato l’infermità; il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere del 5 settembre 2024, ha escluso la dipendenza da fatti di servizio, qualificando gli eventi come vissuto soggettivo di situazioni ordinarie nel contesto militare. Il Ministero della Difesa ha recepito il parere con decreto del 7 ottobre 2024. Il militare ha impugnato il diniego e il parere, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e illogicità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero, giudicandola priva di pregio perché generica: l’Amministrazione non ha argomentato le ragioni dell’asserita inammissibilità dell’atto introduttivo.
Il Tribunale ricostruisce la disciplina del d.P.R. n. 461/2001, che ha attribuito al Comitato il compito di accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità e il rapporto causale con i fatti di servizio, riservando alla Commissione medica ospedaliera la sola diagnosi. Il parere è obbligatorio e vincolante, e l’Amministrazione può discostarsene solo in presenza di evidenti omissioni o violazioni procedimentali (richiamati Cons. Stato n. 2521 del 2026, n. 883 del 2026, n. 845 del 2024). Sul piano del sindacato, il giudice amministrativo verifica la congruità e sufficienza del giudizio negativo, ma non il merito tecnico della valutazione medico-legale.
Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che il Comitato non ha negato l’esistenza dei fattori di servizio, ma li ha ridimensionati come dinamiche ordinarie e non prevalenti sulle condizioni meiopragiche endogeno costituzionali del soggetto. Proprio qui si annida il vizio: il percorso motivazionale è fallace perché pone in rapporto il disagio lavorativo riconosciuto con un fattore patologico endogeno senza chiarire da dove si desuma tale pregresso stato (richiamata Cons. Stato n. 9726 del 2025).
Tale chiarimento era tanto più necessario a fronte della documentazione versata nel procedimento, che provava l’archiviazione di un procedimento disciplinare e l’annullamento di valutazioni caratteristiche. Il riscontrato travisamento dei fatti si riflette sul decreto ministeriale che ha recepito il parere, dichiarando l’infermità non dipendente da causa di servizio.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del decreto del 7 ottobre 2024 e salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione in sede di riesame dell’istanza. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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