Cittadinanza per naturalizzazione: pregiudizi penali prescritti e valutazione di integrazione (Cons. Stato n. 1821 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 costituisce atto discrezionale di alta amministrazione, rispetto al quale il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica della logicità e della completezza dell’istruttoria, senza sostituzione della valutazione riservata all’Amministrazione. I pregiudizi di carattere penale, anche quando i reati siano stati dichiarati prescritti o il procedimento si sia concluso per remissione di querela, sono idonei a fondare il diniego, in quanto il fatto storico è ragionevolmente indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza. L’intervenuta prescrizione non impedisce la valutazione del comportamento dell’istante, che avrebbe potuto rinunciarvi per ottenere una pronuncia nel merito. I fatti contestati, valutati nel periodo di osservazione, sono indici di mancata integrazione e di inaffidabilità anche a prescindere dal loro esito processuale.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto del Ministero dell’Interno del 4 luglio 2019, che ha respinto la sua istanza di cittadinanza per naturalizzazione, presentata il 1° ottobre 2014. L’Amministrazione, con nota del 13 dicembre 2018, aveva comunicato motivi ostativi legati a pregiudizi penali per lesioni personali, ingiuria e minaccia.

Il TAR, con sentenza n. 8783/2024, ha respinto il ricorso, qualificando la concessione della cittadinanza come atto di alta amministrazione e ritenendo i precedenti penali indici di inaffidabilità e di mancata integrazione, a prescindere dall’esito processuale o dalla prescrizione. Avverso tale sentenza ha proposto appello il richiedente, lamentando il difetto di motivazione del provvedimento, che non avrebbe considerato le condizioni economiche, sociali e familiari e si sarebbe soffermato solo su non circostanziati precedenti penali.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato condivide l’impostazione del primo giudice: la concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 è atto discrezionale di alta amministrazione, e il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’autorità preposta, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 6842 del 2025.

Nel caso concreto il diniego si fonda su pregiudizi penali relativi a presunte violazioni degli artt. 582, 594 e 612 cod. pen., di per sé idonei a far dubitare della compiuta integrazione sociale dell’autore. L’appellante è stato sottoposto a due procedimenti: il primo concluso con sentenza della Corte d’Appello di Venezia, che ha dichiarato di non doversi procedere per prescrizione dopo aver escluso l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., essendo le motivazioni di primo grado coerenti con gli atti; il secondo concluso con sentenza del Giudice di Pace depositata il 28 ottobre 2019, con declaratoria di non luogo a procedere per remissione della querela.

Quanto ai reati prescritti, il Collegio li ritiene di particolare gravità, sia per la messa in pericolo dell’incolumità fisica, sia perché sintomatici di una concezione della famiglia non compatibile con quella costituzionale. La prescrizione non impedisce la valutazione del comportamento, poiché il fatto storico resta indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme e delle regole di civile convivenza. Sul punto l’appellante nulla oppone, e avrebbe potuto rinunciare alla prescrizione per ottenere un’assoluzione nel merito.

Anche il procedimento davanti al Giudice di Pace, relativo ad aggressioni fisiche e minacce ai danni di donne in contesto lavorativo, al di là della remissione della querela, avvalora la sussistenza di elementi sintomatici circa l’indole violenta. L’appello è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 594 c.p.

Tutte le 7 sentenze sull'art. 594 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *