Precarietà funzionale e autorizzazione paesaggistica per pergolato e tenda (Cons. Stato n. 4960 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il discrimine per l’obbligo di autorizzazione paesaggistica è dato dal duplice elemento della precarietà oggettiva dell’intervento, desunta dalle tipologie dei materiali utilizzati, e della precarietà funzionale, intesa come temporaneità della funzione assolta dalle strutture, volte a garantire esigenze meramente temporanee. Un pergolato con modifica della sagoma e una tenda in tessuto a protezione di una scala esterna, destinati a un assetto con destinazione permanente nel tempo, non integrano gli interventi esclusi dall’obbligo autorizzatorio ai sensi dell’allegato A del d.P.R. n. 31 del 2017. La loro realizzazione senza titolo configura la violazione dell’art. 167 d.lgs. n. 42 del 2004. Il giudizio negativo della Soprintendenza che ravvisi tale violazione è, in parte qua, legittimo.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile vincolato presentava istanza di autorizzazione paesaggistica per l’adeguamento igienico-sanitario dell’unità, consistente nella realizzazione di un piccolo wc al piano primo e nella protezione, tramite tenda in tessuto, della scala di collegamento tra piano terra e primo piano, oltre a un pergolato. La Soprintendenza esprimeva giudizio negativo, ravvisando dissonanza dell’intervento con il contesto e carenze nella documentazione trasmessa.
Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva il ricorso e annullava il parere: quanto al wc, rilevava l’assenza di motivazione sul diniego; quanto al pergolato e alla tenda, ne sottolineava la funzione ornamentale e la natura di elementi facilmente amovibili. Il Ministero della cultura interponeva appello, deducendo il contrasto con la giurisprudenza amministrativa sui manufatti che creano volumi aggiuntivi non facilmente amovibili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio precisa anzitutto il perimetro del gravame: le censure investono solo la parte della sentenza relativa al pergolato e alla tenda a protezione della scala esterna, non l’adeguamento igienico-sanitario mediante il piccolo wc. La statuizione caducatoria su quest’ultimo si pone dunque al di fuori del gravame e resta ferma.
Quanto alle restanti opere, il Consiglio di Stato rileva che esse, connotate dalla dichiarata modifica della sagoma del pergolato e dall’installazione della tenda in tessuto, non intercettano alcuna espressa esclusione dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’allegato A del d.P.R. n. 31 del 2017. La Soprintendenza ha pertanto correttamente ravvisato, una volta realizzate le opere, la violazione dell’art. 167 d.lgs. n. 42 del 2004.
Il carattere di precarietà posto dal TAR a fondamento della decisione non si confronta con la nozione di precarietà funzionale. La normativa statale sancisce il principio per cui ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo, anche quando si tratti di strutture mobili prive di carattere precario.
Il discrimine è individuato nel duplice elemento elaborato dalla giurisprudenza costituzionale: la precarietà oggettiva, in base alle tipologie dei materiali utilizzati (Corte cost. n. 278 del 2010), e la precarietà funzionale, caratterizzata dalla temporaneità della funzione assolta dalle strutture, volte a garantire esigenze meramente temporanee (Corte cost. n. 171 del 2012). Nel caso concreto la precarietà funzionale è carente, trattandosi di assetto con destinazione permanente nel tempo. L’appello è quindi accolto e la sentenza riformata in parte qua, con reiezione del ricorso di primo grado per la corrispondente parte.
Le spese del doppio grado sono compensate ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c., come risultante dalla sentenza Corte cost. n. 77 del 2018, in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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