Attenuante del danno patrimoniale e generiche: sindacabilità limitata in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 15535 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, senza una critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso. L’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. non è automaticamente applicabile in presenza di un fatto qualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ma richiede un accertamento concreto dell’entità del vantaggio economico perseguito. Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato sulla mera assenza di elementi favorevoli, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza.
Il Fatto
La Corte di Appello di Messina, riformando parzialmente la pronuncia del Tribunale locale, confermava la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, in relazione alla detenzione di sostanze stupefacenti. Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione deducendo due motivi: con il primo, la violazione di legge in relazione all’art. 62, n. 4, cod. pen., per l’esclusione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; con il secondo, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che i motivi di ricorso erano riproduttivi di profili di censura già esaminati e disattesi dal giudice di merito con argomenti corretti. Il ricorrente non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le medesime doglianze senza la necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione.
Nel merito, la Corte ha ricordato che l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. richiede un accertamento concreto in ordine all’entità del vantaggio economico perseguito o conseguito. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato una pluralità di elementi fattuali — la varietà delle sostanze rinvenute, il quantitativo complessivo idoneo a ricavare un numero significativo di dosi e le modalità di occultamento — univocamente indicativi della destinazione allo spaccio della sostanza detenuta. Tali circostanze risultavano ostative al riconoscimento dell’attenuante, non essendo compatibili con un uso esclusivamente personale. Il riferimento alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’attenuante non è configurabile quando l’imputato detenga un numero apprezzabile di dosi pronte per lo spaccio, ha ulteriormente corroborato il percorso argomentativo.
Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che la loro concessione rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. La mera ammissione di responsabilità non assume rilievo decisivo, potendo risolversi in una presa d’atto dell’evidenza probatoria piuttosto che in un’effettiva manifestazione di ravvedimento. Depongono in tal senso i principi per cui la confessione non comporta automaticamente il riconoscimento delle attenuanti e il diniego può essere fondato sulla sola assenza di elementi favorevoli, non essendo più sufficiente lo stato di incensuratezza.
La decisione è pertanto immune da vizi di legittimità, risultando la motivazione logica, congrua e corretta in punto di diritto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.