Usi civici giudizio ottemperanza cade se decreto liquidazione superato (TAR Lazio n. 89 del 03.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di liquidazione delle spese di CTU emesso dal Commissario per gli usi civici con carattere provvisorio perde efficacia quando la sentenza che definisce il giudizio pone definitivamente le spese a carico di soggetti diversi da quelli indicati nel decreto. Il giudizio di ottemperanza proposto per l’esecuzione del decreto superato è pertanto infondato e va respinto. La caducazione del titolo provvisorio opera anche se la sentenza definitiva è intervenuta dopo l’introduzione del giudizio di ottemperanza. Non sussistono i presupposti della condanna ex art. 26, comma 1, secondo periodo, cod. proc. amm. quando la sopravvenienza che ha privato di fondamento la pretesa è di pochi giorni successiva al deposito del ricorso.
Il Fatto
Un consulente tecnico d’ufficio ha proposto ricorso per l’ottemperanza di due decreti di liquidazione del Commissario per gli Usi Civici di Lazio, Umbria e Toscana, con i quali erano state poste provvisoriamente a carico delle parti dei relativi giudizi, in solido tra loro, le spese delle consulenze tecniche espletate in suo favore. Il ricorrente lamentava che il Comune resistente, tenuto al pagamento in forza del vincolo di solidarietà, non avesse provveduto nonostante la notificazione dei titoli e due atti di messa in mora.
Il Comune si è costituito eccependo che le statuizioni provvisorie erano state superate da due sentenze del medesimo Commissario, che avevano definitivamente posto le spese di consulenza a carico delle parti private dei giudizi. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente ex art. 26 cod. proc. amm. per mala fede o colpa grave.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso dichiarandolo infondato. Il punto centrale è la sorte dei titoli posti a fondamento dell’ottemperanza: i decreti di liquidazione, emessi in via provvisoria, sono stati superati dalle decisioni che hanno definito i giudizi sottostanti.
Il Tribunale ha verificato la documentazione del Comune: la sentenza del 26.07.2023, nel definire il giudizio, ha posto definitivamente le spese della consulenza a carico di una parte privata; la sentenza del 22.08.2023 ha fatto altrettanto per l’altro giudizio, ponendo le spese a carico del ricorrente. Ne deriva la caducazione dei titoli provvisori, con i quali le spese erano state poste a carico delle parti in solido tra loro, e la loro sostituzione con statuizioni che non individuano il Comune quale debitore.
La circostanza che le sentenze definitive siano intervenute dopo l’introduzione del giudizio di ottemperanza non ha inciso sull’esito: la pretesa creditoria, al momento della decisione, risulta priva di fondamento. Il ricorrente non ha contestato l’evenienza, così che il thema decidendum si è risolto nella verifica dell’attuale persistenza del titolo esecutivo.
Quanto alla domanda del Comune ex art. 26, comma 1, secondo periodo, cod. proc. amm., il Collegio ha escluso i presupposti della condanna per mala fede o colpa grave, perché le sentenze che hanno definitivamente regolato le spese della CTU sono state emanate successivamente al deposito del ricorso, sebbene solo per pochi giorni. La soccombenza ha invece giustificato la condanna del ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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