Presunzioni su operazioni soggettivamente inesistenti e onere della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 3454 del 16.02.2026)
In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche per presunzioni, sia l’oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del destinatario, la cui dimostrazione richiede elementi oggettivi e specifici idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto.