Ripetizione di indebito e compensazione senza accertamento del controcredito (Cass. civ. Sez. 1 n. 1546 del 23.01.2026)
In tema di conto corrente “aperto”, l’azione di ripetizione dell’indebito non può determinare alcuna sanzione restitutoria in danno della banca, ma si risolve nella determinazione di un saldo purgato dalle annotazioni illegittime; tale principio vale anche per la clausola di CMS dichiarata nulla, fino alla chiusura del conto.