Decisione del giudice di pace sulla competenza non impugnabile con regolamento necessario (Cass. civ. Sez. 3 n. 1514 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decisione con la quale il giudice di pace statuisce sulla propria competenza non è impugnabile con il regolamento di competenza, a norma dell’art. 46 cod. proc. civ. Tale principio di diritto processuale, ribadito anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 69/2009, comporta la declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza proposto avverso un’ordinanza che abbia declinato la competenza per materia in favore del tribunale.
Il Fatto
Una società, titolare di un decreto ingiuntivo ottenuto dal Giudice di pace di Genova per il pagamento di canoni di affitto di azienda, vedeva proposta opposizione dalla società debitrice. Nel corso del giudizio di opposizione, il giudice adito, dopo aver revocato la declaratoria di contumacia dell’opponente, accoglieva l’eccezione di incompetenza per materia sollevata da quest’ultima, dichiarando la propria incompetenza in favore del Tribunale.
Avverso tale ordinanza, la società creditrice proponeva regolamento di competenza, deducendo sia la tardività dell’eccezione sia l’insussistenza di una competenza per materia del Tribunale per le cause aventi ad oggetto l’affitto di azienda.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che la società resistente si era costituita solo al fine di ricevere comunicazione del provvedimento definitorio, senza svolgere difese. Richiamando la costante giurisprudenza di legittimità, il Collegio ha affermato che, ai sensi dell’art. 46 cod. proc. civ., il mezzo di impugnazione avverso le decisioni del giudice di pace in materia di competenza non è il regolamento necessario, bensì l’appello.
Tale orientamento, come sottolineato nella motivazione, è stato confermato anche a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 69/2009, che ha inciso sul regime dei regolamenti di competenza senza tuttavia estenderne l’ammissibilità alle pronunce del giudice di pace sulla propria competenza. La Corte ha richiamato, a sostegno, un consolidato filone giurisprudenziale che si è espresso in tal senso in numerose pronunce.
La natura del provvedimento impugnato, avente ad oggetto esclusivamente la statuizione sulla competenza, ha quindi reso il regolamento proposto inammissibile. Per completezza, il Collegio ha precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese, attesa la natura dell’atto di costituzione della resistente, ma ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della società ricorrente.
Nota della Redazione
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