Occupazione senza titolo e danno emergente: l’onere probatorio e la liquidazione equitativa d’ufficio (Cass. civ. Sez. 3 n. 1535 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita (danno emergente) è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto. Tale danno, se non provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. La liquidazione equitativa può essere disposta d’ufficio, anche in appello. Per l’illecito permanente, la domanda di risarcimento può essere estesa, nei successivi gradi di merito, ai danni maturati nel corso del processo fino alla decisione.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare detenuto senza titolo da un’Azienda Sanitaria Locale, proponeva domanda di accertamento della proprietà, di condanna al rilascio e al risarcimento del danno per l’occupazione illegittima, quantificandolo nella differenza tra il canone di mercato e l’indennità annualmente versata dall’occupante.
La Corte d’appello, pur accertando la proprietà e l’assenza di titolo, rigettava la domanda risarcitoria per il periodo fino al 31.12.2018, ritenendo che la proprietaria avesse l’onere di provare l’occasione perduta di ricavare un canone maggiore dell’indennità percepita. Dichiarava, altresì, inammissibile la domanda per il periodo successivo, in quanto avanzata oltre i termini di cui all’art. 183 cod. proc. civ..
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, richiamando le sentenze delle Sezioni Unite n. 33659 e 33645 del 2022, ha censurato la decisione della Corte territoriale. Il giudice di merito ha errato nell’applicare al danno emergente l’onere probatorio proprio del lucro cessante, ovvero la dimostrazione di una specifica occasione perduta per un canone superiore a quello di mercato. La perdita subita per l’occupazione sine titulo è un danno presunto o danno normale, la cui allegazione può essere contestata dal convenuto, ma non richiede la prova di una maggiore redditività del bene.
La Corte ha precisato che, di fronte a un danno certo nella sua esistenza ma di non agevole quantificazione, il giudice ha il potere-dovere di procedere alla liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. e dell’art. 2056 cod. civ. Tale potere officioso, espressione del più generale potere ex art. 115 cod. proc. civ., può essere esercitato anche senza domanda di parte e anche in appello, facendo riferimento al canone locativo di mercato come parametro del valore del godimento del bene.
Quanto alla domanda per il periodo successivo al 2018, gli ermellini hanno accolto il motivo di ricorso, affermando che, in presenza di un illecito permanente, la parte può chiedere il risarcimento non solo del danno già subito ma anche di quello che maturerà nel corso del processo. La domanda, proposta senza limitazioni per il passato, consente di chiedere nei successivi gradi di merito la liquidazione di tutti i danni prodottisi fino alla decisione, senza incorrere in una condanna in futuro, che è invece ammessa solo nei casi eccezionali previsti dalla legge (es. artt. 657 e 654 cod. proc. civ., art. 1591 cod. civ.).
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, assorbiti il secondo e quarto motivo, rinviando alla Corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati, sia in relazione alla verifica della sufficiente allegazione del danno emergente sia in ordine alla liquidazione equitativa, anche d’ufficio, del pregiudizio.
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Nota della Redazione
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