La ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti (TAR Lazio n. 12890 del 14.07.2026)
Il TAR Lazio dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice contabile, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026 che ha attribuito alla Corte dei conti la cognizione piena sull’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche.