Cessazione della materia del contendere per atto satisfattivo sopravvenuto (TAR Puglia n. 222 del 13.02.2026)
In caso di rinnovazione del provvedimento impugnato, disposta in sede cautelare con tecnica del remand, l’atto sopravvenuto e satisfattivo determina la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., con condanna dell’Amministrazione alle spese per soccombenza virtuale.