L’ammissione alla gara non può fondarsi su una motivazione apparente in caso di illecito professionale (TAR Lombardia n. 3491 del 01.07.2026)
L’accertamento del grave illecito professionale richiede una valutazione espressa, concreta e motivata della stazione appaltante; la mera negazione di “mezzi adeguati di prova” a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio configura un difetto di istruttoria e una motivazione apparente.