Cessazione della materia del contendere per esecuzione tardiva della sentenza sulla carta docente (TAR Lombardia n. 3508 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a., l’esecuzione tardiva ma integrale del giudicato da parte dell’Amministrazione, successiva alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, essendo conseguito il bene della vita sotteso alla pretesa azionata. La sopravvenuta esecuzione non esclude, tuttavia, la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, atteso che l’adempimento è intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio. La liquidazione delle spese deve comunque tenere conto del carattere seriale della controversia e del limitato impegno difensivo richiesto.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la sentenza n. 254/2024, passata in giudicato, che accertava il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di complessivi euro 2.000,00. Rimasta inerte l’Amministrazione, la docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’assegnazione del beneficio e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, in prossimità dell’udienza camerale, la ricorrente aveva documentato l’avvenuto accreditamento delle somme da parte dell’Amministrazione, sia pure tardivamente. Tale adempimento, intervenuto dopo la notificazione e il deposito del ricorso, ha integrato la cessazione della materia del contendere, risultando conseguito l’interesse sostanziale alla base dell’azione.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la condanna a carico del Ministero, applicando il criterio della soccombenza virtuale: l’Amministrazione ha infatti adempiuto solo dopo la proposizione del giudizio, sicché la domanda non può dirsi infondata, ma esaurita per fatto sopravvenuto.
Il TAR ha tuttavia ridimensionato la liquidazione a euro 800,00, oltre accessori e contributo unificato, facendo leva sul ridotto impegno difensivo richiesto da una causa di natura seriale, che non implica l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221). Ha infine disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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