Spese di lite amministrative liquidate secondo parametri forensi, mai simboliche (Cons. Stato n. 9957 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Anche nel giudizio amministrativo la liquidazione delle spese processuali deve muovere dai parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 2022, con riferimento agli artt. 4 e 5. I valori medi delle tabelle allegate, con i relativi aumenti e diminuzioni, non sono più inderogabili, ma costituiscono criteri di orientamento del compenso. Il giudice può scostarsene solo in presenza di una motivazione che dia conto dei criteri seguiti. In nessun caso può liquidare somme simboliche, non consone al decoro della professione, perché ciò contrasta con l’art. 2233, comma secondo, cod. civ. e con il principio di proporzione tra opera prestata e compenso.

Il Fatto

La vicenda prende le mosse da un giudizio di ottemperanza promosso davanti al TAR Lazio per dare esecuzione a una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato. Quel provvedimento aveva accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo e alla conseguente ricostruzione di carriera, con inquadramento nella fascia stipendiale superiore e condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma a titolo di progressione retributiva.

Il TAR accoglieva il ricorso e ordinava l’ottemperanza, liquidando però le spese di lite in favore della ricorrente nella misura di € 900,00. Contro questo solo capo della sentenza la ricorrente proponeva appello, chiedendo la riforma della statuizione sulle spese e la condanna dell’amministrazione al pagamento di € 3.689,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dicharatosi antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ritiene l’appello fondato. Il giudice di primo grado, pur avendo accolto integralmente la domanda, aveva liquidato le spese in un importo modesto senza alcuna motivazione, in violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e della disciplina sui parametri forensi. La Sezione richiama la propria giurisprudenza, e in particolare la recente Cons. St., sez. VII, n. 8702 del 2025, per ribadire che anche nel processo amministrativo la regolazione delle spese deve avvenire secondo i parametri del D.M. n. 55 del 2014.

La Corte ricostruisce il sistema. Le tariffe professionali sono state abrogate dall’art. 9 della legge n. 27 del 2012; la legge n. 247 del 2012 ha poi previsto che, in mancanza di pattuizione scritta, il compenso sia liquidato dal giudice secondo i parametri ministeriali, aggiornati periodicamente. Da qui la conseguenza: i valori medi delle tabelle e le percentuali di aumento o diminuzione non hanno più carattere inderogabile, ma operano come criteri di orientamento. Solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi il giudice è tenuto a indicare i criteri seguiti.

Il limite invalicabile è rappresentato dall’art. 2233, comma secondo, cod. civ., che impone l’adeguatezza del compenso all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Il rispetto dei parametri assicura la proporzione tra prestazione e compenso, secondo quanto precisato dall’art. 2, comma 1, del decreto e confermato da Cons. St., sez. IV, n. 3270 del 2024. Nel caso concreto la liquidazione di € 900,00 appare simbolicamente lesiva del decoro professionale e non commisurata all’impegno effettivamente richiesto.

Quanto alla quantificazione, la pretesa dell’appellante è accolta solo in parte. La Sezione riconosce € 2.000,00 per il primo grado, giudicando eccessiva la somma richiesta: il ricorso non presentava particolare complessità ed era connotato da elevata serialità, essendo stato proposto dallo stesso difensore per numerosi ricorrenti e per identiche questioni, di pronta soluzione. Su questo punto richiama Cons. St., sez. VII, n. 5201 del 2025. Le spese del grado d’appello sono liquidate in € 1.000,00, con distrazione al difensore antistatario e rimborso del contributo unificato per entrambi i gradi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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