Autotutela illegittima su occupazione di suolo: pericolo alberi non incide sulla concessione (TAR Campania n. 5105 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il cattivo stato di salute delle alberature ricadenti in un’area data in concessione non incide sulla legittimità dell’occupazione di suolo pubblico né sui presupposti del suo rinnovo. La verifica dello stato fitosanitario e la messa in sicurezza delle alberature rientrano nelle competenze dell’amministrazione comunale, che non può delegarle al concessionario né subordinarvi la permanenza del titolo. È pertanto illegittimo, per difetto di istruttoria, contraddittorietà e illogicità manifesta, il provvedimento di annullamento in autotutela del rinnovo della concessione fondato sulla mancata rappresentazione, nella relazione di collaudo, della presenza degli alberi, quando il pericolo non sia stato accertato e l’eliminazione dello stesso sia possibile con interventi sulla vegetazione.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare dal 2006 di una concessione di occupazione di suolo pubblico per 100 mq nel Parco Mascagna, destinata all’installazione di una giostra per bambini. Nel 2023 il Comune di Napoli rinnovava la concessione. A seguito di successivi controlli, il SUAP adottava una disposizione dirigenziale con cui annullava in autotutela il rinnovo, revocava la concessione e ordinava il ripristino immediato dello stato dei luoghi.

A fondamento dell’atto, il SUAP rilevava che l’area risultava occupata quasi integralmente da un manufatto in ferro zincato e che la documentazione prodotta a corredo della pratica non consentiva di verificare la compatibilità della concessione con lo stato effettivo dei luoghi, non essendo le alberature rappresentate nella relazione di collaudo. Il ricorrente impugnava gli atti dinanzi al TAR Campania, deducendo violazione dei principi in materia di autotutela, eccesso di potere e sviamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ripartizione delle competenze interne, richiamando la disposizione del Direttore generale n. 56 del 31 luglio 2023, che attribuisce al Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani il monitoraggio della stabilità delle alberature. Su questa base rileva che già nel gennaio 2024 l’Ufficio competente aveva comunicato l’abbattimento di due alberi con elevata propensione al cedimento, mentre per gli alberi conglobati nella struttura aveva meramente richiesto al concessionario una relazione sulla stabilità, sullo stato di salute e sulle azioni manutentive, a firma di un agronomo.

Il TAR ritiene che la necessità di eliminare un pericolo, peraltro all’epoca solo eventuale e non accertato, non incida sulla legittimità dell’occupazione né possa qualificarsi come erronea rappresentazione dei fatti. L’amministrazione avrebbe dovuto verificare direttamente lo stato di salute delle alberature, come per gli altri alberi del parco, e provvedere all’occorrenza all’abbattimento. Il ricorrente, non titolare dell’area, non aveva alcun titolo per abbattere gli alberi né era tenuto a produrre una relazione sulla loro stabilità.

Il Comune, inoltre, ha adottato la revoca sul presupposto della mancata produzione di osservazioni nel breve termine assegnato, prima ancora di acquisire le risultanze della verifica richiesta al privato e senza riconoscere un soccorso istruttorio. Nel sopralluogo del gennaio 2024 l’Ufficio non aveva ravvisato alcun pericolo imminente, non provvedendo all’abbattimento immediato come avvenuto per gli altri due alberi.

Il Collegio esclude che il pericolo di caduta faccia venir meno i presupposti del rinnovo. Le aree comunali idonee all’installazione di spettacoli viaggianti ai sensi dell’art. 9 della legge n. 337/1968 sono previamente individuate con delibera di giunta, da ultimo la delibera di G.C. n. 641 del 24.11.2017. La presenza di alberi malati giustifica al più la temporanea inutilizzazione della zona fino all’abbattimento, ad opera del Comune. Le alberature non erano inglobate nel rotore della giostra ma nella struttura zincata adiacente, rimovibile con lo smontaggio di alcune pannellature.

Assume rilievo decisivo la vicenda successiva all’ordinanza cautelare: le indagini strumentali disposte dal Comune hanno confermato la sicurezza del leccio e la necessità di abbattere il cedro, operazione eseguita di concerto con il concessionario. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento degli atti gravati e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *