Autotutela paesaggistica e incompetenza a valutare la conformità urbanistica (Cons. Stato n. 8462 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio, in zona vincolata, può essere motivato con il solo rilievo dell’illegittimità del titolo stesso, senza necessità di dare atto di un interesse pubblico di particolare rilevanza, purché il termine di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 sia rispettato. L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e per essa la Soprintendenza che rende il parere, non può negarla né annullarla per ragioni diverse dalla tutela paesaggistica, segnatamente valorizzando un’asserita non conformità urbanistico-edilizia dell’intervento. Tale soluzione discende dal principio di legalità e dagli artt. 146, commi 4, 7 e 8, del d.lgs. n. 42/2004, che configurano l’autorizzazione paesaggistica come atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire. Le ragioni urbanistico-edilizie vanno valutate nel distinto procedimento sul titolo abilitativo edilizio.
Il Fatto
La proprietaria di un fabbricato rurale ricadente in zona vincolata ai sensi degli artt. 136 e ss. del d.lgs. n. 42/2004 chiedeva al Comune il permesso di costruire per il recupero abitativo del sottotetto e altre opere, presentando contestualmente istanza di autorizzazione paesaggistica. La Soprintendenza non rendeva il parere nel termine, pur avendo chiesto un’integrazione istruttoria; il Comune rilasciava allora l’autorizzazione paesaggistica.
Prima del rilascio del titolo edilizio, la Soprintendenza invitava il Comune ad annullare in autotutela l’autorizzazione, ritenendo l’intervento incompatibile con la disciplina urbanistica di zona. Il Comune annullava l’autorizzazione e negava il permesso di costruire. Il TAR Campania accoglieva il ricorso per difetto di motivazione sul bilanciamento degli interessi. Il Comune proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello del Comune. Sul primo motivo, richiamando l’Adunanza plenaria n. 8 del 2017 e la Sez. VII n. 7621 del 2023, la Sezione afferma che per l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio la motivazione può limitarsi a rilevare l’illegittimità del titolo, tanto più in zona vincolata. Il termine annuale dell’art. 21-nonies risulta ampiamente rispettato. Accoglie anche il secondo motivo: la sentenza di primo grado aveva annullato l’intero provvedimento considerando un solo contenuto, l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, senza motivare sul diniego del permesso di costruire.
Passando ai motivi riproposti, la Corte ritiene infondato il primo: la mancata pronuncia della Soprintendenza obbliga il Comune a provvedere, ma non lo vincola ad accogliere, secondo la Sez. IV n. 8610 del 2023. Infondato è anche il terzo, poiché la richiesta di pagamento degli oneri non esprime alcuna prognosi favorevole né autovincolo.
È invece fondato il quarto motivo. La Sezione, richiamando le sentenze n. 3006 del 2023 e n. 7360 del 2024, nega che l’autorizzazione paesaggistica possa essere negata, anche in sede di autotutela, per ragioni urbanistico-edilizie. Il principio di legalità circoscrive le competenze: l’art. 146, comma 7, impone accertamenti sulla conformità ai piani paesaggistici, il comma 8 limita il parere alla compatibilità paesaggistica, il comma 4 configura l’autorizzazione come atto autonomo rispetto al permesso di costruire.
La Corte prende espressamente le distanze dal diverso orientamento della Sez. II n. 6180 del 2022, che valorizzava ragioni di economia procedimentale per arrestare il procedimento. Il collegio ritiene che la verifica dell’assoluta impossibilità dell’intervento richiederebbe competenze non conferite alla Soprintendenza e che le ragioni urbanistiche vadano valutate nel procedimento sul titolo edilizio.
Il quinto motivo è dichiarato improcedibile. Il sesto è respinto: il recupero del sottotetto non costituisce semplice cambio di destinazione d’uso né l’art. 5 della legge regionale n. 15/2000 opera come rinvio mobile; l’intervento eccede il restauro e risanamento conservativo. Infondati anche il settimo e l’ottavo motivo. Il provvedimento è annullato nella sola parte relativa all’autotutela paesaggistica, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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