Giudizio di avanzamento degli ufficiali e limiti del sindacato del giudice amministrativo (Cons. Stato n. 8252 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio espresso dalla Commissione di avanzamento degli ufficiali, tanto sull’idoneità quanto sull’attribuzione del punteggio di merito, costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica e investe la personalità complessiva del candidato. Il sindacato giurisdizionale resta confinato entro spazi ristrettissimi ed è ammesso solo in presenza di palesi aberrazioni o di manifesta irrazionalità. L’eccesso di potere in senso assoluto postula la figura di un ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi, tutti i giudizi finali apicali, massime aggettivazioni interne e primo posto nei corsi. L’eccesso di potere in senso relativo richiede una rottura dell’uniformità del criterio valutativo che emerga ictu oculi e non si configura attraverso un confronto a coppie tra scrutinandi, né quando l’ufficiale pretermesso sia collocato in graduatoria a grande distanza dalle posizioni utili. Il punto di merito numerico, accompagnato dalle schede di supporto, assolve la funzione di motivazione del giudizio.

Il Fatto

Un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, al grado di colonnello, impugnava davanti al TAR Lazio il verbale della Commissione superiore di avanzamento e l’esito del giudizio di avanzamento per l’anno 2022, che lo collocava al 50° posto della graduatoria di merito con 28,40 punti, fuori dalle 11 posizioni promuovibili. Il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1032, 1058 e 1060 cod. ord. mil. e l’eccesso di potere in senso assoluto e relativo, per l’inadeguatezza del giudizio rispetto ai propri precedenti di carriera e agli incarichi ricoperti.

Il giudice di prime cure respingeva il ricorso e compensava le spese, escludendo sia l’eccesso di potere assoluto, per un curriculum non connotato da indiscutibile eccellenza, sia quello relativo, per il considerevole distacco dall’ultimo degli iscritti in quadro e per il profilo adeguato del controinteressato. L’ufficiale proponeva appello, insistendo sulla disparità di trattamento e sul confronto con il collega meglio graduato.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il giudizio di avanzamento è espressione di discrezionalità tecnica che investe l’intera personalità del candidato, suscettibile di sindacato solo per palesi aberrazioni. Il vizio di eccesso di potere in senso relativo deve sostenersi su vistose incongruenze nell’attribuzione dei punteggi, tali da evidenziare la disomogeneità del metro di valutazione con assoluta immediatezza.

Quanto all’eccesso di potere assoluto, il Collegio richiama il parere della Sezione I n. 1344 del 2023: il giudizio di avanzamento non è soggetto all’obbligo di motivazione della legge n. 241 del 1990, perché il punteggio numerico condensa la valutazione. La censura postula un ufficiale con precedenti costantemente ottimi, primo posto nei corsi e assenza di qualsiasi menda. Poiché l’appellante non vanta tali requisiti, il vizio è escluso.

Sul versante relativo, la Corte osserva che la rottura dell’omogeneità del metro di giudizio non è configurabile quando l’ufficiale pretermesso si colloca a grande distanza dagli iscritti in quadro. L’interesse ad impugnare non è quello a una migliore collocazione rispetto a un altro candidato, ma quello all’iscrizione in posizione utile. Il Collegio ribadisce l’inammissibilità del confronto a coppie tra scrutinandi, metodo seguito dall’appellante con l’estrapolazione di singoli profili di pretesa prevalenza.

La Corte sottolinea il ruolo centrale del punto di merito numerico come garanzia di motivazione, ex artt. 1030, comma 2, c.m. e 702 r.m., accompagnato dalle schede di supporto. Il controinteressato risulta portatore di un profilo eccellente e privo di menda. Il maggiore bagaglio culturale non attribuisce preminenza, come affermato dalla Sez. II n. 1648 del 2023 e dalla Sez. II n. 825 del 2023: rilevano i giudizi complessivi e non la sommatoria dei titoli. Gli incarichi internazionali non conferiscono di per sé preminenza. Il giudizio della Commissione non presenta macroscopiche incongruenze, con conseguente reiezione dell’appello e conferma della sentenza. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

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