Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulla carta docente (TAR Lombardia n. 4244 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza al giudicato di condanna al pagamento di somme, ordina all’amministrazione di eseguire il titolo entro un termine perentorio e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: la sua esatta dimensione discende dal titolo e dalle norme applicabili, cosicché i conteggi prodotti dal creditore non vincolano l’amministrazione quanto a capitale residuo, interessi e accessori, dei quali va verificata misura e decorrenza secondo gli artt. 1282 e ss. cod. civ. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere decorso prima dell’azione esecutiva.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 622/2024 del Tribunale di Milano, sezione Lavoro, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.

Il titolo è passato in giudicato, come attestato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., ed è stato notificato. L’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice propone quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina sin d’ora di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del patrono antistatario. Il Ministero si costituisce per resistere.

La Motivazione della Corte

Il collegio ritiene il ricorso fondato. La pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il giudice precisa però la natura del proprio intervento. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto: assolve soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va comunque verificata l’esatta misura, per misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge.

Il tribunale verifica inoltre il presupposto temporale dell’azione esecutiva: è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che le amministrazioni dello Stato devono rispettare, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio del recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza, con assegnazione di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti intervenuti, degli ulteriori accessori di legge e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi sessanta giorni, senza alcun compenso trattandosi di funzioni istituzionali.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’amministrazione è condannata alla rifusione in misura contenuta, tenuto conto della minimalità e stereotipia dell’attività, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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