Furto aggravato e truffa nella vendita simulata di beni (Cass. pen. Sez. 4 n. 3344 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio differenziale tra il delitto di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento e il delitto di truffa va ravvisato nell’impossessamento mediante sottrazione invito domino, che caratterizza il primo e manca nel secondo, nel quale il trasferimento del possesso avviene con il consenso della vittima, seppur viziato da errore. L’individuazione fotografica compiuta nelle indagini preliminari costituisce prova atipica, il cui valore è rimesso al libero apprezzamento del giudice, che deve valutare l’attendibilità del dichiarante. Il certificato medico che attesti una generica infermità, senza precisare l’assoluta impossibilità a comparire, non integra il legittimo impedimento e legittima il rigetto dell’istanza di rinvio.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria confermava la condanna di un uomo per il reato di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento. L’imputato, fingendosi interessato all’acquisto di due ciclomotori d’epoca messi in vendita online, concordava un appuntamento con il venditore. Dopo aver inviato la foto di una falsa ricevuta di bonifico, si faceva accompagnare presso un istituto di credito con il pretesto di prelevare il saldo e, all’insaputa della vittima, si impossessava dei veicoli.
La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con tre motivi, la nullità della dichiarazione di assenza per il mancato rinvio per legittimo impedimento, il travisamento della prova in ordine all’individuazione dell’imputato da parte della persona offesa e l’erronea qualificazione giuridica del fatto in termini di furto anziché di truffa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, ribadendo che la valutazione del legittimo impedimento spetta al giudice di merito. È legittimo il rigetto dell’istanza di rinvio quando il certificato medico si limiti ad attestare una patologia e una prognosi, senza specificare l’attitudine a determinare l’impossibilità a lasciare l’abitazione e, quindi, a comparire in giudizio.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha precisato che, in caso di doppia conforme, il vizio di travisamento della prova è deducibile solo se la doglianza abbia formato oggetto dei motivi di appello, evenienza esclusa nella specie. Nel merito, la Corte ha valorizzato la distinzione tra travisamento del fatto e travisamento della prova, ravvisabile esclusivamente in caso di infedeltà della motivazione rispetto al contenuto oggettivo delle risultanze processuali, senza possibilità di rilettura del significato probatorio degli elementi acquisiti. Ha, inoltre, ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che avevano attribuito rilievo all’individuazione fotografica compiuta nella fase delle indagini, confermata in dibattimento dalla persona offesa: tale atto, in virtù del principio di non tassatività dei mezzi di prova, è liberamente apprezzabile dal giudice.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha enunciato il principio per cui il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento prescinde dal consenso della vittima all’atto di disposizione patrimoniale. L’elemento indefettibile della truffa è la cooperazione artificiosa della vittima che, indotta in errore, compie l’atto dispositivo. Nel caso di specie, la consegna dei veicoli non era avvenuta con l’animus di spossessarsene, trattandosi di atto di cortesia finalizzato alla prosecuzione della trattativa. L’allontanamento del ricorrente, intervenuto all’insaputa della persona offesa, integrava un’usurpazione unilaterale della res, con conseguente impossessamento invito domino. La Corte ha, infine, escluso l’inquadramento della vicenda nella disciplina civilistica dell’offerta al pubblico, trattandosi di annunci di vendita riconducibili a meri inviti a trattare.
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Nota della Redazione
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