Improponibilità dell’azione di accertamento negativo basata sul solo estratto di ruolo (Cass. civ. Sez. III n. 23924/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo non costituisce un atto autonomamente impugnabile. La cartella di pagamento non validamente notificata può essere contestata dal contribuente che ne abbia avuto conoscenza solo tramite il ruolo esclusivamente in presenza di un pregiudizio concreto e attuale, riconducibile alle ipotesi tassative di cui all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, perdita del beneficio della dilazione dei debiti tributari). In difetto di tale allegazione, l’azione di accertamento negativo della pretesa risultante dai ruoli è improponibile, risolvendosi in una richiesta di tutela puramente accademica. L’improponibilità della domanda originaria preclude l’esame di qualsiasi altra questione, ivi comprese quelle relative al riparto di giurisdizione e alla competenza per materia.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso numerose cartelle di pagamento e avvisi di addebito, sostenendo di averne avuto conoscenza solo nel 2019 tramite il rilascio di estratti di ruolo. Eccepiva l’annullamento automatico dei debiti ai sensi della legge n. 228 del 2012 per mancato riscontro dell’istanza di sospensione, nonché l’inesistenza dei titoli esecutivi e la mancata prova delle notifiche. Il Tribunale di Pesaro accoglieva l’opposizione, dichiarando i crediti non dovuti per effetto del meccanismo del silenzio-assenso. La Corte d’Appello di Ancona, in riforma, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la materia devoluta alla giurisdizione tributaria. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione sia il contribuente che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, dichiarando l’improponibilità dell’azione. La decisione si fonda sul rilievo che la controversia traeva origine non dalla notificazione di un atto esecutivo o pre-esecutivo specificamente impugnato, bensì dalla conoscenza, acquisita dal contribuente mediante estratti di ruolo, dell’esistenza di plurimi carichi iscritti a ruolo. La domanda proposta non si correlava a un atto dell’esecuzione forzata già intrapresa, né a un atto della riscossione autonomamente impugnabile in quanto notificato, ma si risolveva in un’azione di accertamento negativo della pretesa risultante dai ruoli.
La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26283 del 2022, secondo cui l’estratto di ruolo non è un atto autonomamente impugnabile e la cartella di pagamento che non sia stata validamente notificata può essere contestata dal contribuente che ne abbia avuto conoscenza solo tramite il ruolo esclusivamente in presenza di un pregiudizio concreto e attuale, riconducibile a tre ipotesi tassative: partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, perdita del beneficio della dilazione dei debiti tributari. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva né allegato né dimostrato la sussistenza di alcuno di tali presupposti, limitandosi a dolersi della mancata risposta all’istanza di sospensione e della prescrizione dei crediti.
La Corte ha inoltre chiarito che l’onere di allegare e provare l’interesse qualificato ex art. 12, comma 4-bis, permane anche quando il contribuente invochi fatti estintivi sopravvenuti alla notifica, come la prescrizione o, per analogia, l’annullamento automatico previsto dalla legge n. 228 del 2012. In difetto di tale allegazione, l’azione di accertamento negativo non può essere né iniziata né proseguita, risolvendosi in una richiesta di tutela puramente accademica. L’accertata improponibilità della domanda originaria ha assorbito ogni altra questione, ivi comprese le censure relative al riparto di giurisdizione e all’omessa pronuncia sulle diverse tipologie di crediti (erariali, previdenziali e sanzionatori), nonché sull’inammissibilità dell’istanza ex lege n. 228 del 2012.