Rideterminazione pena base illegittima nel giudizio di continuazione (Cass. pen. Sez. 1 n. 390 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, nel riconoscere il vincolo della continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell’individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione. La specie e la misura di tale pena non possono essere in alcun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo il giudice operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite. L’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., infatti, non attribuisce alcun potere di rideterminazione della pena base, alla quale il giudice resta vincolato.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, rideterminando la pena finale in misura ridotta rispetto alla somma delle pene inflitte. Il giudice, nel calcolo, non si era limitato a diminuire le pene per i reati satellite, ma aveva anche ridotto la pena inflitta per il reato più grave, da anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa ad anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 150,00 di multa.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo l’erronea applicazione della legge penale per avere il giudice dell’esecuzione illegittimamente rideterminato anche la pena del reato più grave, pure in senso migliorativo per il condannato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il quadro normativo di riferimento per la determinazione della pena in sede esecutiva. Il giudice dell’esecuzione deve applicare l’art. 81, secondo comma, cod. pen., commisurando la pena sulla base di quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, nel rispetto del limite previsto dall’art. 671, comma 2, cod. proc. pen., che impone di non superare la somma delle pene inflitte con le singole sentenze.
La Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., in sede esecutiva si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con rito abbreviato. Tale disposizione, ad avviso della Suprema Corte, non attribuisce al giudice dell’esecuzione alcun potere di rideterminazione della pena base, alla quale resta vincolato.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata, secondo cui il giudice dell’esecuzione è vincolato, nell’individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere modificate, né in senso peggiorativo né in senso migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite (Sez. 1, n. 28331 del 05/06/2014, Rv. 260903–01; Sez. 1, n. 24597 del 13/05/2004, Rv. 228338–01).
Nel caso di specie, pur avendo correttamente individuato la pena più grave, il giudice dell’esecuzione aveva poi illegittimamente ridotto tale pena, contravvenendo al disposto dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., per poi procedere all’aumento per ciascuno dei reati satellite. Tale errore ha comportato una determinazione della pena finale non conforme ai principi enunciati.
In quanto emessa in violazione di legge, l’ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con restituzione degli atti al Tribunale di Palermo, in diversa persona fisica, perché ridetermini la pena tenendo conto dei principi di diritto enunciati.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 187 c.p.p. – Oggetto della prova
- Art. 671 c.p.p. – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato