Segnalazione a sofferenza illegittima e danno reputazionale del professionista (ABF Collegio di Bologna n. 1542 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione a sofferenza presso i sistemi di informazione creditizia, effettuata dopo l’estinzione della posizione debitoria e senza esame della complessiva situazione economico-finanziaria del coobbligato, è illegittima e integra una condotta fonte di responsabilità risarcitoria. Il danno non patrimoniale da lesione della reputazione non è in re ipsa, ma può essere provato anche mediante presunzioni semplici, valutando l’attività lavorativa svolta dal segnalato, la durata della segnalazione e la sua successiva cancellazione. La rinuncia tacita a un diritto è ammissibile solo se espressa da comportamenti concludenti e univoci, non essendo sufficienti il mero silenzio o l’inerzia, e non può comunque avere ad oggetto una condotta illecita successiva alla definizione della posizione.
Il Fatto
Il ricorrente, iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, aveva stipulato un mutuo ipotecario insieme a due familiari. A causa dell’avvio di una esecuzione immobiliare nei confronti di uno dei coobbligati, l’intermediario lo aveva diffidato al pagamento, preannunciando la segnalazione a sofferenza presso la CRIF. Il ricorrente estinse la posizione il 27.12.2021 mediante versamento dell’intero importo residuo, con surroga ex art. 1203 c.c. e quietanza liberatoria.
La segnalazione negativa rimase però nei sistemi dal gennaio 2022 al gennaio 2023, ben oltre il saldo, e fu rettificata solo su iniziativa del ricorrente. Questi chiese all’intermediario il risarcimento del pregiudizio reputazionale, quantificato in via equitativa in 10.000 euro, ricevendo riscontro negativo. L’intermediario eccepì la natura transattiva degli accordi e una rinuncia del cliente a ogni pretesa, oltre all’assenza di segnalazioni negative e di prova del danno.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla contestazione della legittimità della segnalazione. Il ricorrente aveva estinto la posizione con l’atto notarile del 27.12.2021, redatto per consentire l’annotazione a margine dell’ipoteca, e la banca aveva rilasciato quietanza liberatoria. La segnalazione a sofferenza restò invece attiva per l’intero anno successivo.
L’intermediario oppose una rinuncia transattiva contenuta nella lettera di adesione del 20.12.2021. Il Collegio esclude che nella documentazione si ravvisi una volontà dispositiva del ricorrente: questi non aveva formulato una proposta a saldo e stralcio, ma si era reso disponibile al versamento dell’intero importo residuo, chiedendo la presenza di un funzionario per la redazione dell’atto notarile di quietanza e surroga. L’atto notarile non contiene alcuna rinuncia e la comunicazione della società mandataria non è sottoscritta dal cliente.
Il Collegio richiama il principio per cui la rinuncia tacita può validamente manifestarsi solo attraverso comportamenti concludenti e univoci, non essendo sufficienti il mero silenzio o la semplice inerzia (Cass. civ., sez. III, 3 maggio 2023, n. 11483). Nel caso concreto una simile volontà non sussiste. In ogni caso, la condotta contestata è successiva alla definizione della posizione e una rinuncia rispetto ad essa sarebbe invalida per mancanza dell’oggetto. La segnalazione effettuata dopo il saldo denota quindi una condotta fonte di responsabilità risarcitoria.
Quanto al danno, il Collegio ribadisce che il danno non patrimoniale da segnalazione illegittima non è in re ipsa, ma può essere provato con presunzioni semplici (Collegio di coordinamento, decisione n. 1642 del 17.1.2019; ABF Roma, decisioni n. 16455/2021 e 6812/25). Rilevano l’attività lavorativa svolta, la durata della segnalazione e la sua cancellazione. Nella specie la segnalazione rimase un anno; il ricorrente esercita la professione di dottore commercialista e revisore contabile, è iscritto nell’elenco dei curatori fallimentari e intrattiene rapporti frequenti con istituti di credito e professionisti. Il pregiudizio reputazionale è dunque provato e viene quantificato equitativamente in 5.000 euro.
Nota della Redazione
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