Recesso dal conto corrente e chiusura del trading insindacabili per la banca (ABF Collegio di Torino n. 674 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il recesso dal contratto quadro di conto corrente a tempo indeterminato, disciplinato dall’art. 126-septies, comma 2, TUB, integra un’ipotesi di recesso ad nutum: non richiede una motivazione specifica da parte dell’intermediario. Restano fermi i principi di buona fede e correttezza nella fase di esercizio del recesso e nella gestione della chiusura del rapporto; la loro violazione può fondare il diritto del cliente al risarcimento dei danni. Spetta tuttavia al ricorrente allegare e provare il pregiudizio lamentato, anche con riferimento alla liquidazione delle posizioni del collegato servizio di trading.
Il Fatto
Il ricorrente aveva aperto un conto corrente presso l’intermediario e, dopo pochi giorni di operatività, aveva sottoscritto prodotti finanziari ed effettuato acquisti di crypto-asset attraverso la funzione di robo trading, ottenendo un rendimento rilevante. Mentre visualizzava l’andamento dell’investimento, riceveva una comunicazione con cui la banca annunciava il blocco e la chiusura del conto, decisione che il cliente riteneva illegittima perché avrebbe eroso il margine di profitto maturato.
Con mail del 29 novembre 2024 l’intermediario aveva preannunciato la chiusura del rapporto a decorrere dal 28 gennaio 2025, con preavviso di 60 giorni. Il ricorrente ha chiesto all’ABF il risarcimento del danno quantificato in € 300,00, derivante dalle transazioni bloccate e dal recupero solo parziale delle somme investite. La banca ha chiesto il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
La controversia origina dal recesso esercitato dalla banca dal conto corrente e dall’annesso servizio di trading. Il Collegio ha anzitutto verificato la conformità della pattuizione sul recesso all’art. 126-septies, comma 2, TUB, che consente al prestatore di servizi di pagamento di recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi. La banca aveva rispettato un preavviso di 60 giorni, indicando come data di chiusura il 28 gennaio 2025.
Quanto alle ragioni della chiusura, il Collegio richiama la posizione maggioritaria dell’ABF secondo cui la norma individua un’ipotesi di recesso ad nutum, che non rende necessaria una motivazione specifica da parte dell’intermediario. Ciò non esime la banca dal rispetto dei principi di buona fede e correttezza: un esercizio della facoltà di recesso non conforme a tali principi potrebbe dare luogo al diritto del cliente al risarcimento degli eventuali danni.
Nel caso concreto il Collegio non ravvisa evidenti comportamenti contrari a buona fede e correttezza. La banca aveva informato il ricorrente delle modalità da seguire per il trasferimento delle somme e per la vendita degli strumenti finanziari, precisando i tempi necessari dopo la vendita e l’eventualità che il valore delle posizioni potesse salire o scendere durante il processo di chiusura, con possibile perdita del capitale investito.
Quanto al collegato servizio di trading, le condizioni generali chiariscono che per usufruirne è necessario essere titolare di un conto corrente attivo presso la stessa banca; la chiusura del conto può inoltre porre fine agli altri contratti tra cliente e intermediario. Il Collegio si è soffermato sul profilo probatorio: il ricorrente non ha prodotto adeguate evidenze circa il danno asseritamente subito, quantificato in € 300,00 quale perdita derivante dalle transazioni bloccate e dalla quota di capitale non recuperato. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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