Responsabilità amministratori, criterio differenziale codificato dall’art. 2486 cod. civ. (Cass. civ. Sez. I n. 5057 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità degli amministratori per la mancata adozione dei provvedimenti conseguenti al verificarsi di una causa di scioglimento della società, il criterio c.d. differenziale dei saldi patrimoniali — determinato dal raffronto tra il netto patrimoniale al momento dell’esigibilità della condotta e il netto fallimentare — costituisce, per espressa disposizione del terzo comma dell’art. 2486 cod. civ., il criterio ordinario di calcolo del danno risarcibile. La disposizione, introdotta dall’art. 378, comma 2, del d. lgs. n. 14 del 2019, è di immediata applicabilità ai giudizi in corso e trova applicazione anche in grado di appello ove la decisione impugnata sia stata resa dopo la sua entrata in vigore. Essa introduce una presunzione relativa, derogabile solo con la prova di un danno di diverso ammontare. Sul piano processuale, il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile.

Il Fatto

Gli eredi di un ex amministratore di una società poi fallita hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, confermando la decisione di primo grado, aveva condannato il loro dante causa, in solido con altri amministratori e sindaci, a risarcire alla curatela del fallimento una somma a titolo di danno derivante dallo scorretto svolgimento delle rispettive funzioni. Identica impugnazione, per i medesimi motivi, è stata proposta da altri due eredi nella stessa qualità.

La vicenda riguarda la condotta dell’amministratore, che aveva assunto la carica in un contesto societario già segnato da perdite superiori al capitale, denunciate dai sindaci dimissionari, e che era stato ritenuto responsabile per non avere svolto alcuna doverosa attività di controllo né convocato l’assemblea per i provvedimenti conseguenti. Il fallimento ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I ricorsi articolavano quattro motivi: la nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di gravame relativo all’inversione dell’onere probatorio; la violazione degli artt. 2392, 2393, 1226 e 2697 cod. civ. per non avere la Corte distrettuale applicato correttamente i criteri di liquidazione fissati dalle Sezioni Unite n. 9100 del 2015; l’erronea applicazione del criterio differenziale con inversione dell’onere probatorio; infine l’omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella condotta dell’organo di controllo e dell’amministratore unico in carica prima della nomina.

La Corte ha respinto il primo motivo, rilevando che la omissione di pronuncia non sussiste e che la Corte territoriale ha correttamente applicato il criterio di riparto dell’onere della prova, essendo stata fornita la prova della responsabilità consistita nell’omesso compimento delle attività doverose imposte dalla legge in ipotesi di perdita totale del capitale. La seconda articolazione della censura è stata dichiarata inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili: la Corte territoriale non ha eluso il principio delle Sezioni Unite n. 9100 del 2015, ma ha condiviso la specifica indicazione delle ragioni per le quali nella fattispecie doveva ritenersi correttamente applicato il criterio differenziale. La Corte ha aggiunto che tale metodo è stato espressamente codificato come criterio ordinario di calcolo del danno dal terzo comma dell’art. 2486 cod. civ., introdotto dall’art. 378, comma 2, del d. lgs. n. 14 del 2019. La disposizione, di carattere generale, è di immediata applicabilità ai giudizi in corso ed era applicabile anche in fase di appello, essendo entrata in vigore il 16 marzo 2019, prima della decisione impugnata.

Il criterio differenziale, quindi, non è più un metodo equitativo residuale, ma diviene il criterio ordinario di calcolo del danno risarcibile per espressa disposizione di legge, che introduce una presunzione relativa, derogabile con la prova di un danno di diverso ammontare. Il quarto motivo è stato dichiarato infondato, avendo la Corte territoriale espressamente argomentato le ragioni per cui non ha ritenuto dirimente la condotta dell’organo gestorio precedente. I ricorsi sono stati complessivamente respinti, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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