Insindacabile in cassazione l’accertamento del nesso causale nel risarcimento danni da responsabilità dei commissari straordinari (Cass. civ. Sez. 1 n. 22888 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso si concreta in un giudizio di mero fatto, sottratto al sindacato di legittimità qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia completo, corretto e coerente dal punto di vista logico-giuridico. Tale principio vale sia per la causalità materiale sia per la causalità giuridica. La disciplina delle modalità di cessione dei complessi aziendali nell’amministrazione straordinaria e le autorizzazioni ex artt. 62 e 63 d.lgs. 270/1999 non sono poste a presidio dell’interesse della società cessionaria, ma dei soggetti coinvolti nella crisi dell’impresa di rilevanti dimensioni; ne consegue che gli organi della procedura rispondono delle errate valutazioni solo nei confronti di questi ultimi, non della controparte che abbia partecipato all’operazione in modo consapevole e informato.
Il Fatto
Il Fallimento di una società proponeva domanda tardiva di ammissione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria di una società del medesimo gruppo, per un credito risarcitorio derivante dal dissesto della fallita, asseritamente cagionato dalle condotte illecite dei cessati commissari straordinari nell’ambito dell’operazione di cessione dei complessi aziendali. Secondo il fallimento, i commissari avrebbero portato a esecuzione il contratto definitivo di cessione nonostante fossero venute meno le condizioni per il suo completamento. Il Giudice Delegato escludeva il credito e il Tribunale rigettava l’opposizione, escludendo la configurabilità dell’illecito contestato ai commissari e ascrivendo il danno a una cattiva scelta imprenditoriale della società poi fallita. Avverso il decreto proponeva ricorso per cassazione il Fallimento, cui resisteva la procedura con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi concernenti la violazione degli artt. 40 e 41 c.p. e degli artt. 1223, 2055, 2056 e 2486 c.c., ritenendoli inammissibili. Sul punto, ha richiamato il costante orientamento per cui l’accertamento del nesso di causalità tra la condotta e l’evento dannoso costituisce un apprezzamento di fatto, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata. Tale principio, oltre che alla causalità materiale, si applica anche alla verifica della causalità giuridica, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva adeguatamente valutato i comportamenti dell’organo commissariale, pervenendo alla conclusione che la decisione di procedere con l’operazione fosse ascrivibile esclusivamente alla società poi fallita e ai suoi consulenti. Le censure del Fallimento, lungi dal denunciare una violazione di legge, miravano a contestare la valutazione delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità.
La Corte ha inoltre escluso la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, rilevando come il Tribunale avesse statuito sulla domanda di ammissione del credito risarcitorio vantato nell’interesse della massa dei creditori, accertando la mancanza di nesso eziologico tra il danno e la condotta dei commissari. Ha infine rigettato il motivo concernente l’omessa o apparente motivazione sulla prova del danno, dichiarando assorbiti i motivi del ricorso incidentale condizionato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1223 c.c. – Risarcimento del danno
- Art. 2055 c.c. – Responsabilità solidale
- Art. 2056 c.c. – Valutazione dei danni
- Art. 2486 c.c. – Poteri degli amministratori
- Art. 40 c.p. – Rapporto di causalità
- Art. 41 c.p. – Concorso di cause