Prescrizione dei buoni fruttiferi postali decorre dalla scadenza non dall’anno solare (ABF Collegio di Roma n. 4537 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali della specie a 18 mesi il dies a quo della prescrizione decennale non coincide con l’ultimo giorno dell’anno solare di riferimento, come vale per i titoli liquidabili al termine dell’anno successivo a quello di emissione, ma con il giorno della sottoscrizione aumentato di diciotto mesi esatti, in ragione del diverso tenore letterale delle condizioni apposte sul titolo. L’art. 2935 cod. civ. non sospende il decorso del termine per gli ostacoli di mero fatto o per gli impedimenti soggettivi del titolare, rilevando soltanto le cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto. Il rimborso richiesto dopo la maturazione del termine è quindi irricevibile per intervenuta prescrizione.
Il Fatto
Il ricorrente, intestatario di un BFP serie 18B sottoscritto il 07.10.2005, chiedeva all’intermediario il rimborso del titolo. La richiesta veniva rifiutata per l’intervenuta prescrizione del diritto di credito. Il risparmiatore adiva quindi l’ABF, domandando la corresponsione del capitale e dei relativi interessi.
L’intermediario eccepiva in via preliminare l’incompetenza ratione temporis e per materia dell’Arbitro; nel merito osservava che il titolo, con durata massima di diciotto mesi, era scaduto il 07.04.2007 e che il termine prescrizionale decennale si era consumato l’08.04.2017, mentre la prima richiesta scritta di rimborso risultava dell’11.04.2025, oltre otto anni dopo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. L’incompetenza per materia è disattesa richiamando i precedenti dello stesso Collegio e i principi espressi dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5674/2013. Anche l’incompetenza temporale è respinta: per la domanda di accertamento dell’esigibilità del credito non assume rilievo la data di emissione o di scadenza del titolo, ma quella in cui il rimborso è stato rifiutato, secondo l’insegnamento del Collegio di Coordinamento e di una successiva decisione del marzo 2022.
Nel merito il ragionamento muove dal Regolamento del prestito della serie 18B, il cui art. 3 fissa la durata massima in diciotto mesi dalla sottoscrizione, con liquidazione di capitale e interessi alla scadenza del diciottesimo mese, e il cui art. 10 prevede che i diritti dei titolari si prescrivano decorsi dieci anni dalla scadenza del titolo.
Il passaggio centrale riguarda l’individuazione della scadenza. Secondo il Collegio di Coordinamento (dec. n. 8056/2019), il termine di rendimento va collocato nell’ultimo giorno dell’anno di riferimento, purché i decreti istitutivi stabiliscano la liquidazione al termine dell’anno successivo a quello di emissione. Il Collegio di Roma ritiene però che tale principio, condiviso dagli altri Collegi territoriali, non sia estensibile ai BFP a 18 mesi: il tenore letterale delle condizioni apposte su questi titoli è diverso, sicché il dies a quo va individuato nel giorno della sottoscrizione più diciotto mesi esatti.
Il Collegio richiama poi l’art. 2935 cod. civ., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14193/2021 e n. 22072/2018): l’impossibilità di far valere il diritto rileva come fatto impeditivo solo se deriva da cause giuridiche, non anche da impedimenti soggettivi o da ostacoli di mero fatto. Nel caso concreto la sottoscrizione risale al 07.10.2005, la scadenza al 07.04.2007 e il termine prescrizionale risulta maturato nell’aprile 2017, mentre la prima richiesta scritta di rimborso è dell’11.04.2025. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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