Licenziamento per giusta causa e reiterata violazione delle procedure aziendali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2825 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di licenziamento disciplinare per giusta causa, la reiterata e consapevole violazione delle procedure aziendali integra gli estremi del dolo generico richiesto dalle clausole del contratto collettivo che sanzionano con l’espulsione i fatti e gli atti dolosi compiuti in costanza di rapporto. Il requisito psicologico non postula un intento fraudolento né un danno effettivo alla datrice di lavoro, essendo sufficiente la volontarietà della condotta e la sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario. Compete al giudice di merito, con accertamento non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, valutare la gravità dei comportamenti e la loro incompatibilità con la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. La censura che si limiti a prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie è inammissibile.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di una società di servizi postali con mansioni di operatore di sportello, impugnava il licenziamento disciplinare per giusta causa intimatogli nel maggio 2017. La società contestava una serie di operazioni compiute in violazione delle procedure interne: stampa di buoni fruttiferi postali senza l’utilizzo del c.d. gestore code, accettazione contestuale di assegni bancari, cambio di buoni e vaglia cambiari con le stesse modalità, attivazione di una carta prepagata intestata a soggetto che aveva poi disconosciuto l’operazione.

Il Tribunale rigettava l’opposizione all’ordinanza che aveva respinto il ricorso nella fase sommaria del procedimento disciplinato dalla legge n. 92/2012. La Corte d’appello respingeva il reclamo, confermando la sussistenza del fatto materiale e dell’elemento psicologico e qualificando la condotta come dolosa e irrimediabilmente lesiva della fiducia. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 2119 cod. civ. e dell’art. 3 legge n. 604/1966, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato il dolo senza valutare il grado di intenzionalità dell’azione e la mancata lesione del vincolo fiduciario. La Corte di cassazione rigetta la censura.

I giudici di legittimità rilevano che il ricorrente non deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 54, VI comma, del CCNL del 14.4.2011, né indica quali diverse disposizioni contrattuali fossero applicabili. Nel merito, la Corte distrettuale si è diffusamente pronunciata sull’elemento psicologico, valorizzando la sistematica violazione delle procedure quale sintomo di un comportamento del tutto intenzionale.

La Corte territoriale ha evidenziato che la volontarietà dei fatti presuppone la consapevolezza della loro contrarietà ai doveri di ufficio, con ricadute sulla perdita di fiducia nel corretto adempimento futuro della prestazione. La gravità e la pluralità dei comportamenti illegittimi, unitamente all’assenza di verosimili giustificazioni, esprimono con ragionevole certezza la volontarietà e la coscienza delle condotte, incompatibili con la nozione di disattenzione, trascuratezza o imperizia che connota la colpa.

Quanto al secondo motivo, la Corte dichiara inammissibile la censura per omesso esame di fatti decisivi, richiamando la regola della c.d. doppia conforme di cui all’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. Il ricorrente non ha allegato in quali parti le motivazioni delle due sentenze conformi fossero significativamente difformi, né ha specificato su quali capitoli di prova intendesse far escutere i testi indicati.

Anche il terzo motivo è dichiarato inammissibile. Le deduzioni sulla mancata comunicazione dell’ordinanza di rinvio e sulla asserita lesione del contraddittorio non trovano riscontro nel testo della sentenza impugnata, che dà conto di una trattazione scritta ai sensi dell’art. 83 del d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 28/2020, e dell’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020. Il ricorrente non ha dedotto quale attività difensiva sarebbe stata preclusa né il pregiudizio al diritto di difesa. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *